L'equiparazione della dichiarazione tardiva a quella omessa
L'ordinamento tributario prevede una disciplina specifica (DPR 322/98) che regolamenta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Tra le varie disposizioni, si prevede anche che “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Il caso giurisprudenziale
Una società, con riferimento all'anno di imposta 2019, aveva presentato la dichiarazione dei redditi esponendo una perdita relativa in parte al 2017 e in parte al 2018; quanto a quest'ultima annualità, la dichiarazione era stata presentata tardivamente (oltre i novanta giorni). In seguito al controllo automatizzato della dichiarazione effettuato dall' Ufficio, venivano disconosciute le perdite relative all'anno 2018 - proprio in quanto la dichiarazione reddituale, tardivamente presentata, veniva equiparata all...
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