Il documento Assonime “Il Caso 1/2026” offre una riflessione di particolare rilievo sul tema della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse, alla luce delle recenti pronunce relative ai disastri di Viareggio, Acqualonga e Pioltello. Si tratta di una presa di posizione chiara e argomentata, che interpreta tali decisioni giudiziarie alla luce dei principi civilistici e penalistici che regolano l'organizzazione dell'impresa e la distribuzione dei poteri decisionali.
Il punto di partenza della riflessione riguarda la crescente complessità delle strutture societarie, caratterizzate da una articolazione funzionale e territoriale che implica una distribuzione dei compiti tra diversi livelli organizzativi. In tale contesto, l'individuazione delle responsabilità penali non può prescindere da una valutazione concreta dei poteri e dei doveri effettivamente attribuiti ai singoli soggetti. Secondo Assonime, il diritto societario contemporaneo e le discipline settoriali in materia di prevenzione dei rischi impongono una procedimentalizzazione delle decisioni e una segmentazione delle funzioni proprio al fine di garantire una gestione efficace e legale dei rischi. Emblematiche, in tal senso, la disciplina della responsabilità delle società e degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 e quella in materia di adeguati assetti organizzativi delle imprese di cui all'art. 2086 c.c.
La conseguenza di tale evoluzione è che la responsabilità penale deve essere coerente con l'assetto organizzativo predisposto dall'impresa. Assonime richiama, in questa prospettiva, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza Thyssenkrupp (Cass. SU 24 aprile 2014 n. 38343), secondo cui la posizione di garanzia deve essere individuata in relazione al soggetto concretamente titolare dei poteri di gestione del rischio. Questo principio esprime una correlazione essenziale tra potere e responsabilità, coerente con il dettato costituzionale della personalità della responsabilità penale.
Tuttavia, come evidenziato nel documento, tale impostazione non è stata sempre rispettata nella giurisprudenza successiva. Il caso Viareggio (Cass. 15 gennaio 2024, n. 30805 e Corte d'Appello Firenze, 20 settembre 2022, n. 2719) rappresenta, secondo Assonime, un esempio emblematico di espansione della responsabilità verso i vertici societari, fino a coinvolgere l'amministratore delegato della holding. In quella vicenda, la responsabilità è stata ricondotta a scelte strategiche di contenimento dei costi che avrebbero inciso indirettamente sulla sicurezza. Assonime osserva criticamente che tale ricostruzione rischia di sovrapporre i livelli decisionali e di attribuire ai vertici responsabilità operative che, per struttura organizzativa e competenze, spettano invece ai livelli tecnici e operativi più prossimi al rischio specifico.
Una analoga criticità emerge, secondo Assonime, nel caso Acqualonga (Cass. 14 luglio 2025 n. 25729), relativo al tragico incidente verificatosi sull'autostrada Napoli–Canosa. In tale pronuncia, la Corte di cassazione ha affermato la responsabilità dell'amministratore delegato per carenze nella manutenzione delle barriere di sicurezza, valorizzando una posizione di garanzia fondata su obblighi di vigilanza e controllo di carattere generale. Assonime evidenzia come questa interpretazione rischi di attribuire ai vertici societari compiti di controllo diretto su attività tecniche e specialistiche, che risultano invece affidate a strutture organizzative dotate di autonomia decisionale e di spesa. Ne deriverebbe una responsabilità fondata più sulla posizione gerarchica che su un effettivo potere di intervento, con possibili tensioni rispetto ai principi di determinatezza e colpevolezza.
Di particolare interesse, nel documento, è il confronto con il caso Pioltello (Trib. Milano, 25 febbraio 2025, n. 2241), nel quale il Giudice ha adottato un approccio diverso, limitando la responsabilità al soggetto direttamente competente per la manutenzione dell'infrastruttura. Assonime valorizza questa decisione come esempio di corretta applicazione dei principi di imputazione personale, in quanto fondata su una analisi concreta delle attribuzioni organizzative e dei poteri effettivamente esercitabili dai singoli soggetti. In tale prospettiva, il giudice ha riconosciuto che l'obbligo degli amministratori si colloca principalmente sul piano organizzativo, consistendo nella predisposizione di un sistema adeguato di controlli e di attribuzioni, piuttosto che nella gestione diretta dei rischi operativi.
La riflessione di Assonime si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione del diritto dell'impresa, nel quale l'organizzazione assume una funzione centrale non solo sul piano gestionale, ma anche su quello della responsabilità. Il modello delineato dal legislatore - anche attraverso il D.Lgs. 231/2001 e la disciplina degli assetti organizzativi adeguati - presuppone una distribuzione dei poteri e delle responsabilità coerente con la struttura dell'impresa. In tale contesto, la responsabilità penale non può essere automaticamente attribuita ai vertici, ma deve essere individuata nei punti dell'organizzazione in cui si concentrano i poteri di gestione e prevenzione del rischio.
Assonime sottolinea inoltre il rilievo del principio dell'affidamento, già riconosciuto in altri ambiti, come quello medico. Tale principio consente ai soggetti apicali di fare legittimo affidamento sull'operato dei soggetti competenti, purché sia stata predisposta una organizzazione adeguata e siano stati individuati chiaramente ruoli e responsabilità. Nella prospettiva descritta, il dovere dell'amministratore delegato non consiste in un controllo diretto e continuo su ogni attività operativa, ma nella definizione di un assetto organizzativo idoneo a garantire la prevenzione dei rischi.
In conclusione, Assonime evidenzia la necessità di un dialogo sistemico tra diritto civile e diritto penale, al fine di assicurare una interpretazione delle posizioni di garanzia coerente con la realtà organizzativa delle imprese moderne. Solo così è possibile evitare, da un lato, forme di responsabilità oggettiva mascherata e, dall'altro, il rischio di deresponsabilizzazione dei soggetti effettivamente competenti; in altre parole, come si osserva nel documento, la responsabilità penale «dovrebbe essere attribuita a chi si trova concretamente nella posizione di prevenire o impedire l'illecito, e non automaticamente a chi riveste una posizione apicale ma risulta, per effetto della procedimentalizzazione dell'attività d'impresa, distante dalla gestione diretta di quello specifico rischio e legittimato a fare affidamento sull'operato dei soggetti a ciò preposti».
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