L'INPS, con Mess. 17 febbraio 2026 n. 558, comunica che, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni dei fondi bilaterali e alle prestazioni di isopensione, le funzionalità della procedurasono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto degli incrementi della speranza di vita.
Il contesto normativo di riferimento
Il DD 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”, ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a 3 mesi.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 185 L. 199/2025) ha previsto che il suddetto incremento si applichi:
Infine, il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze, la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, con le Tabelle relative ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nei prossimi decenni.
Il contenuto del Messaggio
Con il Messaggio in oggetto, l'INPS comunica che, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni dei fondi bilaterali e alle prestazioni di isopensione, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione “in via prospettica” (art. 1 c. 180-181 e 185-190 L. 199/2025) nonché del nuovo scenario demografico definito dall'ISTAT (art. 12 c. 12-ter DL 78/2010, conv. in L. 122/2010).
In ogni caso, i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l'accesso ai trattamenti pensionistici devono essere individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Solo a seguito dell'emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.
Pertanto, le Strutture territoriali, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.
A tale riguardo, le Strutture territoriali devono segnalare al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell'assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell'importo per le prestazioni, e quanto verificato dalle medesime Strutture al momento della liquidazione della prestazione.
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