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Con la Risp. AE 16 febbraio 2026 n. 40, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di regolarizzazione per le imprese che hanno compensato crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (Piano Transizione 4.0) senza aver preventivamente inviato i modelli di comunicazione introdotti dal DL 39/2024. 

La società ALFA S.P.A. ha presentato un interpello per regolarizzare la propria posizione fiscale relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito del Piano Transizione 4.0. La vicenda trae origine da investimenti effettuati tra maggio e agosto 2024, con ordini inoltrati prima del 30 marzo dello stesso anno e interconnessione avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Il nucleo della problematica risiede nell'inosservanza di alcuni obblighi procedurali introdotti dal DL 39/2024. Nello specifico, la società ha compensato le prime due quote annuali del credito (tra dicembre 2024 e gennaio 2025) senza aver preventivamente inviato le comunicazioni obbligatorie richieste dalla normativa. Inoltre, le comunicazioni di completamento inviate contenevano un errore materiale rilevante: l'istante ha erroneamente selezionato l'opzione relativa agli investimenti effettuati entro il 29 marzo 2024, anziché quella corretta per gli investimenti successivi a tale data.

Per rimediare a tali mancanze, ALFA S.P.A. prospetta due possibili percorsi di regolarizzazione da attuarsi nel corso del 2026.

Nella soluzione principale, la società ipotizza di sanare la posizione senza dover riversare le somme già compensate. Il piano prevede l'invio tardivo delle comunicazioni preventive e la ripresentazione corretta di quelle di completamento, accompagnati dal pagamento di sanzioni e interessi sulle prime due quote. Solo dopo tale regolarizzazione, l'impresa procederebbe alla compensazione della terza e ultima quota del credito.

In via subordinata, qualora la prima opzione non fosse ritenuta percorribile, la società propone un approccio più rigoroso che prevede il riversamento integrale dei crediti già utilizzati. In questo scenario, oltre all'invio delle comunicazioni e al pagamento degli oneri accessori, i crediti riversati verrebbero nuovamente indicati nel modello Redditi 2027 (relativo all'anno 2026) per essere poi riutilizzati in compensazione insieme alla quota finale.

L'istanza mira quindi a chiarire se l'omissione della comunicazione preventiva e l'errore in quella di completamento costituiscano violazioni meramente formali o se richiedano necessariamente il riversamento del credito per non incorrere nel disconoscimento totale dell'agevolazione.

Il parere dell'Agenzia: regolarizzazione e sanzioni

Secondo quanto previsto dall'art. 6 DL 39/2024, la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali è subordinata a due adempimenti telematici presso il GSE:

  • comunicazione preventiva: per indicare l'ammontare complessivo degli investimenti pianificati;
  • comunicazione di completamento: per aggiornare i dati a investimento concluso.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 16 febbraio 2026 n. 40, ha ribadito che tali comunicazioni non sono adempimenti a "pena di decadenza" (non fanno perdere il diritto al credito), ma sono strumentali alla sua fruizione. Tuttavia, la compensazione avvenuta in loro assenza è considerata irregolare.

Le modalità di sanatoria variano in base alla tempistica della violazione:

1) seconda quota (compensata a gennaio 2025): poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno della violazione (2025) non è ancora decorso, la società può regolarizzare la posizione inviando le comunicazioni omesse e pagando una sanzione fissa di 250 euro;

2) prima quota (compensata a dicembre 2024): essendo già decorso il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2024, la violazione si configura come indebita compensazione di credito non spettante. In questo caso:

  • si applica una sanzione proporzionale del 25% del credito utilizzato;

  • è necessario il riversamento integrale della quota compensata tramite modello F24 (codice tributo "6936").

Interessi e ravvedimento operoso

Il contribuente può beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per le sanzioni, a patto di rimuovere spontaneamente le violazioni e versare gli interessi legali maturati dalla data della compensazione irregolare a quella dell'effettivo riversamento o regolarizzazione.

Fonte: Risp. AE 16 febbraio 2026 n. 40

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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