Nuova tariffa di tre euro per i pacchi sotto soglia
Il Consiglio europeo approva l'abolizione della franchigia doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro che entrano nel territorio unionale. Dal 1° luglio entra in vigore il dazio fisso di 3 euro per ogni articolo importato da Paesi extra-UE: la nuova tassa si applicherà su ogni tipologia di prodotto dichiarato per l'importazione (e non per ogni singola spedizione), moltiplicando il prezzo per i beni low-cost.
Come evidenziato da Assonime, nella circolare n. 2/2026, il Consiglio europeo, riunitosi lo scorso 11 febbraio, ha approvato l'entrata in vigore della nuova misura, per i pacchi sotto soglia provenienti dai Paesi terzi.
A partire dal 1º luglio 2026 il dazio sarà riscosso su ciascuna categoria di articolo contenuta in ogni pacco di valore inferiore a 150 euro. La nuova tassa non si applicherà complessivamente alla singola spedizione, ma colpirà ogni diversa categoria merceologica importata, identificata dalle rispettive sottovoci tariffarie . Ciò significa che acquistando più pezzi dello stesso prodotto (ad esempio tre magliette), il dazio resta fisso a 3 euro, indipendentemente dal numero di capi. La misura aumenta, invece, se si importano articoli differenti: per esempio, per una camicetta in seta e due camicette in lana, che hanno due diverse sottovoci tariffarie, l'imposta sarà di 6 euro, perché si considerano due articoli distinti. La nuova misura rende necessaria, pertanto, anche un'attenta due diligence sulla classificazione doganale dei prodotti nelle diverse sottovoci tariffarie.
Altro aspetto da considerare è che questo dazio di 3 euro per articolo si applicherà soltanto ai pacchi inviati direttamente ai consumatori da Paesi terzi, con vendite B2C. Le piattaforme di e-commerce potranno quindi tentare di assorbire questa misura, evitando per esempio la vendita diretta al consumatore dall'estero all'Unione europea.
A essere colpite saranno le merci che provengono da venditori extra-UE registrati presso lo sportello unico per le importazioni del blocco ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che beneficiano pertanto di procedure doganali semplificate. Secondo il Consiglio, questa misura coprirà il 93% dell'e-commerce verso l'Unione europea.
Il dazio di tre euro sarà valido fino al 1° luglio 2028, con eventuale possibilità di proroga. Si tratta, infatti, di una misura temporanea, in attesa dell'entrata in vigore della riforma del Codice doganale e del data hub europeo, volta ad anticipare il superamento della franchigia per le importazioni di pacchi di basso valore tramite le piattaforme di e-commerce. La misura segue l'annuncio del Consiglio Ecofin di voler anticipare al 2026 l'abolizione della soglia de minimis, che prevede l'esenzione dai dazi per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro.
Tutte le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, provenienti dalla Cina e da altri Paesi terzi, che attualmente sono esenti dai dazi doganali, saranno ora soggette alla nuova misura tariffaria. Una volta che il nuovo centro doganale digitale dell'UE sarà operativo, il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.
Con tale misura l'Unione europea mira a garantire condizioni di parità per le imprese europee, eliminando l'afflusso di merci a basso costo provenienti da Paesi terzi. L'obiettivo è evitare che tali prodotti, importati a dazio zero, portino a una concorrenza sleale nei confronti dei venditori europei, oltre a rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori.
Secondo la Commissione europea, il volume di piccoli pacchi in arrivo nell'UE è raddoppiato ogni anno dal 2022. Nel 2024 sono entrati nel mercato dell'UE 4,6 miliardi di pacchi di questo tipo, il 91% dei quali provenienti dalla Cina. Come ricordato da Assonime nella circolare 2/2026, inoltre, una quota significativa delle spedizioni di modico valore (65%) presenta valori dichiarati non coerenti con il contenuto effettivo.
La handling fee di due euro sui pacchi
Oltre al superamento della franchigia, l'Unione europea ha già proposto di introdurre una nuova commissione di gestione (handling fee) a partire da novembre 2026.
Come ricordato da Assonime, l'Italia ha deciso di anticipare l'Unione europea, introducendo una handling fee nazionale di 2 euro per pacco “a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi” (Legge di Bilancio per il 2026, art. 1, commi 126-128).
A essere colpite non sono solo le transazioni B2C (business to consumer), ma anche le spedizioni B2B (business to business) e gli scambi tra privati C2C (consumer to consumer), anche se privi di finalità commerciale.
La posizione di Assonime
Con la circolare 16 febbraio 2026, n. 2, Assonime mette in luce tutte le criticità della nuova tassa di gestione introdotta dalla Legge di Bilancio.
Il primo aspetto da considerare è che l'applicazione di un onere fisso applicabile alle importazioni di pacchi di basso valore, incide inevitabilmente sui traffici commerciali. La previsione di un prelievo non armonizzato influisce sulle scelte logistiche e distributive degli operatori, incentivando lo sviamento dei traffici verso altri Paesi europei che non applicano tale contributo, per procedere poi al trasporto verso i consumatori italiani.
A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova tassa, infatti, alcune associazioni di categoria hanno già denunciato una netta diminuzione delle importazioni di modico valore presso le Dogane italiane. L'Agenzia delle dogane ha stimato che il volume di pacchi di modico valore, nei primi 20 giorni di gennaio, sia calato del 36% rispetto allo scorso anno.
La circolare Assonime evidenzia, quinti, un fenomeno di sviamento dei traffici, non riconducibile a esigenze economiche od organizzative, ma determinato dall'applicazione di un onere nazionale non previsto negli altri Paesi europei, con effetti distorsivi sulla concorrenza tra operatori e tra Stati membri.
L'aumento dei trasporti intra-UE ha conseguenze negative anche sotto il profilo ambientale, in evidente contraddizione con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall'Unione europea.
Dal punto di vista giuridico, inoltre, la fee nazionale non sembra compatibile con il diritto europeo. Tra i principi fondamentali dell'unione doganale, vi è, infatti, il divieto di introdurre dazi e tasse di effetto equivalente (art. 26 Tfue).
Nonostante la Legge di bilancio chiarisca che la tassa di due euro si applica “in coerenza” con le disposizioni del Codice doganale dell'Unione, la nuova handling fee solleva alcuni dubbi di compatibilità con la normativa UE.
Con la circolare n. 4/D, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che la nuova handling fee non rientra tra i diritti doganali, ma deve essere considerata un “onere o costo” ai sensi dell'articolo 52 del Codice doganale dell'Unione. La ricostruzione operata dall'Agenzia, tuttavia, non esclude i dubbi di compatibilità con l'ordinamento europeo, anche considerato che la norma richiamata dalla circolare prevede alcune tassative ipotesi di attività di controllo, specificamente e concretamente svolte, mentre il contributo in questione si applica indiscriminatamente a tutti i pacchi in arrivo. La handling fee prevista dalla legge di bilancio dal 1° gennaio rappresenta, infatti, un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, provenienti da Paesi terzi. La definizione fornita dal legislatore non sembrerebbe, quindi, rientrare tra le categorie previste dall'articolo 52 Cdu.
Come evidenziato da Assonime, resta aperta anche la questione se tale qualificazione sia sufficiente, sul piano sostanziale, a escludere l'applicazione del divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sulla definizione di “tassa ad effetto equivalente”, chiarendo che lo scopo del divieto è evitare che gli Stati membri possano adottare misure che abbiano gli stessi effetti di un dazio doganale. Secondo la giurisprudenza europea, è considerato una tassa di effetto equivalente “qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera” (Corte di Giustizia, 25 gennaio 1977, C- 46/76, Bahuis).
Non rientrano nella definizione di tasse di effetto equivalente, gli oneri pecuniari riscossi all'importazione, qualora costituiscano il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato in occasione delle operazioni doganali. Occorre tuttavia evidenziare che la Corte di Giustizia è stata spesso scettica sulla presenza di tali servizi, che, per essere considerati leciti, devono essere richiesti dall'interessato. Va sottolineato, inoltre, che il valore dell'onere deve essere proporzionato a quello del servizio reso. Il nuovo tributo, al contrario, non è proporzionato al servizio oggetto di tassazione, per cui i pacchi di basso valore (ad esempio 20 euro) sono più penalizzati rispetto a quelli che hanno un prezzo maggiore (ad esempio 100 euro).
Il contributo di 2 euro rischia, pertanto, di tradursi in una misura che, al di là della sua qualificazione formale, produce effetti analoghi a quelli di un dazio doganale, ponendosi in contrasto con la disciplina europea.
La circolare Assonime evidenzia, infine, che il contributo nazionale è stato adottato, anticipando la misura tariffaria di 3 euro sui prodotti extra-UE importati da piattaforme di e-commerce, che entrerà in vigore dal 1° luglio. L'introduzione anticipata di un contributo nazionale espone l'Italia al rischio di una duplicazione dei prelievi, con evidenti problemi di proporzionalità e di certezza del diritto.
Secondo Assonime, pertanto, è necessario un intervento da parte del Governo per rivedere o abrogare la misura prevista dalla Legge di Bilancio, per renderla coerente alle previsioni eruopee.
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- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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