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Tra le causali per l'assunzione con contratto a tempo determinato previste dalla legge, un posto specifico è occupato dalla causale di tipo sostitutivo.

Nell'economia generale della disciplina di riferimento (art. 19 D.Lgs. 81/2015) la causale di tipo sostitutivo acquisisce da sempre una valenza autonoma e specifica sia da un punto di vista normativo sia da un punto di vista giurisprudenziale. L'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015 stabilisce infatti quanto segue:

“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a)  nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b)  in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. ”

La norma oggi vigente – l'indicata lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 19 D.Lgs. 81/2015 – seppure più generica ed in parte differente rispetto alle previgenti previsioni di legge, non muta i criteri in base ai quali viene riconosciuta dall'ordinamento giuridico l'applicabilità di tale causale. In questi termini si era espresso anche il Ministero del Lavoro (Circ. 9/2023): “benché la formulazione letterale utilizzata dal decreto-legge n. 48 risulti in parte diversa rispetto alla previgente espressione, nella quale si faceva riferimento ad “(…) esigenze di sostituzione di altri lavoratori”, si deve ritenere che resti fermo l'onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, restando la stessa comunque vietata – ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) – per i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

L'individuazione delle ragioni della sostituzione appare ancora più necessaria nelle ipotesi in cui il datore di lavoro intenda avvalersi dei benefici previsti dalla legge per specifiche ipotesi di assunzione per sostituzione (ad esempio gli sgravi contributivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)”.

Appare quindi chiara, dal tenore della legge e dalla interpretazione che ne dà il Ministero, l'accortezza gestionale richiesta per l'uso, più che legittimo, di tale causale considerato che tra gli aspetti più delicati affrontati nel tempo dalla giurisprudenza in merito alla causale sostitutiva vi è proprio quello relativo al grado di specificazione della causale cui fa riferimento anche il Ministero.

Nelle realtà organizzative complesse il requisito della specificità (che si ritiene permanga nell'ordinamento giuridico pur in presenza di una indicazione normativa generica ed in ragione della effettiva esigenza di una certa qualificazione della causale sostitutiva) viene ritenuto dalla giurisprudenza soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto mediante la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che, per quella stessa funzione, si sono realizzate per il periodo di assunzione (cfr. Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2990 e Cass., Sez. Lav., 25 gennaio 2011, n. 1724; Cass. Sez. Lav. 28 aprile 2010 n. 10175).

In pratica, secondo la giurisprudenza, il criterio nominativo non è l'unico criterio ammissibile laddove siano presenti altri criteri idonei a dare conto della reale sussistenza della ragione sostitutiva (Cass. civ. sez. lav. 23 agosto 2019, n. 21672; Cass. civ. sez. lav. 25 gennaio 2016, n. 1246; Cass. civ. sez. lav. 8 ottobre 2015, n. 20186; Cass. civ. sez. lav. 1° dicembre 2014, n. 25378; v. anche Corte Cost. n. 107/2013). Alla luce di tali orientamenti si può ritenere valido il principio secondo cui, nei contratti a tempo determinato, con specifico riferimento alle esigenze sostitutive, sia possibile fare riferimento ad un onere di specificazione modulato in ragione della complessità o meno della struttura aziendale, qualora l'esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi che possano comunque garantire il controllo sulla reale esigenza aziendale di temporanea assunzione.

Il caso

Nel contesto appena descritto, come si colloca la particolare causale sostitutiva prevista in caso di congedo di maternità (e paternità) dall'art. 4 D.Lgs. n. 151/2001?

La soluzione

In merito alla disciplina delle causali di tipo sostitutivo un posto specifico è occupato dalla particolare causale sostitutiva prevista dal Testo unico sulla maternità e paternità (art. 4 D.Lgs. n. 151/2001). Qui il criterio della specificità è funzionale non solo ad assicurare l'applicazione delle agevolazioni espressamente previste dalla norma per la tutela della genitorialità (sgravio del 50% per le aziende con meno di 20 dipendenti) ma, soprattutto, è funzionale ad assicurare la legittimità della deroga al divieto generale di affiancamento tra lavoratore assunto a tempo determinato e lavoratore sostituito (pena il venir meno dell'esigenza sostitutiva se non giustificata dalla complessità dell'organizzazione, come già evidenziato dalla giurisprudenza nei casi di scorrimento a catena).

La norma prevede espressamente quanto segue:

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo (…).

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

La legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 221 L. 199/2025) ha aggiunto alla norma un ulteriore comma 2-bis, il quale prevede:

2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita , di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

La novità non è di poco conto: una sorta di tipizzazione dei casi di proroga e rinnovo (nei limiti di legge) dei contratti a tempo determinato caratterizzati da questa particolare causale sostitutiva.

Viene infatti prevista la possibilità di prolungare il periodo di affiancamento anche dopo l'inizio del congedo per garantire quella continuità operativa che è oggi presupposto – tra l'altro – dell'effettivo mantenimento dell'occupazione delle lavoratrici madri. Qui la norma parla in modo esplicito di lavoratrice madre e di anno di età del bambino. Non si parla in modo altrettanto esplicito della posizione del padre lavoratore, né delle ipotesi di adozione e affidamento (sui quali si dovranno attendere i chiarimenti ministeriali). È tuttavia da ipotizzare che siano comunque considerate anche le ipotesi di sostituzione per congedo coinvolgenti la paternità ed i casi di adozione e affidamento, ma resta il presupposto fondamentale sul quale si ritiene che tale disciplina voglia mettere l'accento. In definitiva, la possibilità di garantire alla lavoratrice madre (in primis) un graduale rientro in azienda proprio al fine di scongiurare gli abbondoni del lavoro alla nascita dei figli.

Di questa necessità la contrattazione collettiva ha da tempo avvertito la necessità, tanto che in alcuni contratti collettivi nazionali (ma anche aziendali) si prevedono ormai da anni tempi di affiancamento più prolungati, soprattutto al rientro dal congedo, come riportato negli esempi che seguono.

  • Abbigliamento e confezioni – Industria (D014) - In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
  • Calzature – Aziende industriali (D121) - Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, la durata del contratto stesso potrà essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo e posticipata di un mese rispetto al rientro in servizio del lavoratore sostituito per consentire un congruo periodo di affiancamento. In tutti gli altri casi di contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Tale periodo di affiancamento non potrà essere superiore a trenta giorni sia prima dell'assenza che dopo il rientro sul posto di lavoro del dipendente assente.
  • Comunicazione – Aziende artigiane (G016) - Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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