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Una delle maggiori novità nei videogiochi degli anni '90, soprattutto nel genere "picchiaduro", fu la possibilità di inserire delle “combo”: la combinazione (da lì la parola) di mosse e abilità, comandate dal videogiocatore, rendeva più appassionate l'attività ludica (anche se, con alta probabilità, a discapito delle articolazioni).

Le “combo” le conosciamo anche nel diritto.

Pensiamo al rimborso spese nelle trasferte, siano esse nel Comune che al di fuori dello stesso, con la “combo” normativa di cui all'art. 1 c. 81 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dell'art. 3 c. 1 lett. b n. 3 D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime IRPEF-IRES nell'ambito della riforma fiscale 2014).

In tal senso, la Circolare 22 dicembre 2025 n. 15/E a cura dell'amministrazione finanziaria ci consegna un quadro di lettura della combinazione normativa.

Analizziamola, dunque, nella parte che pertiene alle spese di viaggio all'interno del territorio comunale e per le spese di parcheggio.

Spese di viaggio intra-comunale: semplificazione

Partiamo dalla trasferta nel territorio comunale.

La Circolare n. 15/E risulta chiara sull'evoluzione normativa. In effetti, il documento di prassi riepiloga la posizione ante-riforma del 2024 per poi concentrarsi nell'interpretazione post D.Lgs. 192/2024.

L'Agenzia ricorda che: “Nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in trasferta all'interno del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, invece, la disciplina è recata dall'articolo 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR, in base al quale, nella formulazione in vigore fino al 30 dicembre 2024, le «indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».”

Volendo riassumere: prima della riforma fiscale del 2024, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano, dunque, integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da «documenti provenienti dal vettore». Ciò implicava che, in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.

Successivamente alla semplificazione a cura del D.Lgs. 192/2024 si è proceduto ad una modifica del quarto periodo del comma 5 dell'art. 51. Con ciò, ora il testo dispone come «indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito».

La conseguenza è che “anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato”

Cosa possa chiedersi al prode dipendente al fine di comprovare e documentare l'utilizzo del proprio autoveicolo al fine del rimborso dei km secondo tabelle ACI, non è dato sapere. Si presume che sia la stessa documentazione già utilizzata per la richiesta di rimborso dei chilometri extra-comune, quindi una lettera di autorizzazione con mappatura degli spostamenti, delle date e dei giorni di movimenti unitamente alla targa dell'autoveicolo.

Cionondimeno, la semplificazione c'è e quantomeno è percepibile.

Spese di parcheggio: cambio di rotta 

Non solo. In modo estremamente chiaro, l'amministrazione finanziaria segna un cambio di rotta verso il rimborso delle spese di parcheggio.

A pagina 8 della Circolare emerge un dettaglio interessante: “non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta; si considerano, pertanto, superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi”

Da questa precisazione capiamo un po' di cose. In particolare:

  • che le spese di parcheggio non erano classificate spese di viaggio, ma che dalla pubblicazione della circolare (o forse anche prima) lo sono;
  • che necessitano di documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Il cambio di prassi a cui fa riferimento l'Agenzia non riguarda unicamente la posizione già espressa a mezzo della Circolare n. 326/1997 ma anche ad un'altra posizione, più contemporanea, di cui alla Risposta a interpello n. 5/2019.

In quel parere la stessa amministrazione era stata piuttosto chiara nell'escludere le spese di parcheggio dal novero del “viaggio”, confidandole nelle “altre spese ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico”.

Questo cambio di passo reca con sé due circostanze.

  1. La prima riguarda il documento legittimante il rimborso. Secondo l'AE lo stesso deve identificare “in modo certo ed univoco” la sosta: quindi, evidentemente, deve rilevare la targa del veicolo;
  2. La seconda è che se ora le spese di parcheggio sono classificate come costi di viaggio deve applicarsi la disposizione generalistica di cui al comma 81 della legge di bilancio 2025 che, per consentirne il rimborso esente, ne chiede il pagamento con moneta elettronica.

Ergo: addio monetine. Epagamento del parcheggio rigorosamente con bancomat o telepass.

Le due condizioni di cui sopra, sia chiaro, devono coesistere per avere un rimborso esente a prova di ispezione.

Una combo, insomma.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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