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  • Tempo di lettura 8 min.

Il D.Lgs. 148/2015 recante: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha introdotto all'articolo 44, comma 11-bis, la possibilità per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa di accedere ad un trattamento di integrazione salariale in deroga.

L'intervento è stato rifinanziato in continuità nelle leggi di Bilancio che si sono succedute a partire dal 2017. Non trattandosi di una misura a regime, la stessa è stata da ultimo prorogata con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 del (Legge di Bilancio 2026). Quest'ultima, infatti, all'articolo 1, comma 165, recita: “Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente”.

Di conseguenza il ministero del Lavoro, con Circ. 10 febbraio 2026 n. 3, a seguito dello stanziamento effettuato dalla Legge di Bilancio 2026, fornisce un quadro di riferimento normativo e procedurale del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa.

La circolare in commento sostituisce quelle precedenti, ovvero la circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, la circolare n. 35 del 15 novembre 2016 e la circolare n. 7 del 24 marzo 2017.

Campo di applicazione

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, individua un ambito di applicazione territoriale specifico: il trattamento di sostegno al reddito ivi disciplinato è destinato, infatti, ai lavoratori dipendenti di aziende rientranti in territori individuati come area di crisi industriale complessa.

Da un punto di vista soggettivo, la disposizione normativa ribadisce che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori e alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia. Si precisa, altresì, che il trattamento può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, lo stesso è autorizzato a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, dichiarino di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso. Più chiaramente il trattamento può essere autorizzato sia qualora l'impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione. 3 Sotto il profilo temporale, il trattamento può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

Procedura

La Legge di Bilancio 2026 non prevede l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni. La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta “accentrata”: al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.

Il superamento normativo del preventivo riparto dei finanziamenti tra le Regioni è coerente con l'attuale svolgimento del procedimento, accentrato sia in fase di esame congiunto presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che nella successiva fase di autorizzazione del trattamento presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali. Esso, poi, si pone in linea anche con la circostanza che alcune aree di crisi industriale complessa ricomprendono territori ubicati in differenti Regioni.

Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell'Accordo in sede ministeriale e deve contenere:

  • La relazione tecnica;
  • Il Piano di recupero occupazionale
  • Il Verbale di accordo governativo
  • Il Verbale di accordo regionale
  • L'Elenco nominativo dei lavoratori
  • L'Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati firmata.

Fonte: Circ. Min. Lav. 10 febbraio 2026 n. 3

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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