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  • Tempo di lettura 4 min.

Il quesito è stato posto da ALFA S.p.A., una società interamente partecipata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di BETA. La Società ha realizzato una plusvalenza nel 2024 vendendo le proprie azioni in DELTA S.p.A. (società bancaria risultante da precedenti fusioni e scissioni).

Il contribuente sosteneva che tale plusvalenza dovesse essere totalmente esente da imposte (IRES e IRAP) ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 25 c. 3-bis D.Lgs. 153/99. La tesi si basava sul fatto che la Fondazione controllante possedesse un patrimonio netto inferiore ai 200 milioni di euro, rientrando quindi tra le realtà agevolate per le quali è stato rimosso l'obbligo di cessione entro il 2005.

Il parere dell'Agenzia: esenzione negata

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 11 febbraio 2026 n. 33, ha espresso parere negativo sulla richiesta principale:

  • ambito soggettivo limitato: la rimozione del termine del 31 dicembre 2005 per l'esenzione fiscale è un'eccezione introdotta solo per le "fondazioni più piccole" (patrimonio sotto i 200 milioni o sedi in Regioni a statuto speciale);
  • esclusione delle società conferitarie: tale deroga non si estende alle società (come ALFA S.p.A.) in cui la fondazione ha conferito la partecipazione bancaria. Per queste ultime restano valide le ordinarie disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze;
  • regime PEX: La Società potrà comunque beneficiare della parziale esenzione IRES (regime PEX ex art. 87 TUIR), se ne ricorrono i requisiti, ma non della non imponibilità totale.

Profili IRAP e riclassificazione di bilancio

In subordine, la Società chiedeva se la plusvalenza potesse essere esclusa dalla base imponibile IRAP in quanto non derivante da attività di trading.

L'Agenzia ha precisato che, per gli intermediari finanziari, la base IRAP è data dal "margine d'intermediazione". La plusvalenza potrebbe essere esclusa se riclassificabile nella Voce 210 ("Utili delle partecipazioni") dello schema bancario. Tuttavia, tale voce riguarda solo partecipazioni in società controllate o sottoposte a influenza notevole. L'Agenzia ha concluso che spetta alla Società valutare se esistano le condizioni di fatto per tale riclassificazione, poiché tale verifica esula dai poteri dell'interpello.

Fonte: Risp. AE 11 febbraio 2026 n. 33

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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