
venerdì 05/12/2025 • 11:58
Il DDL Semplificazioni, convertito in Legge e recentemente pubblicato in GU, ha previsto alcune modifiche al credito d'imposta per le operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni.
redazione Memento
L'art. 24 del DDL Semplificazioni, convertito in L. 182/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, al fine di permetterne l'effettivo utilizzo, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1 c. 396 e s. L. 197/2022, relativo alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni bancarie.
Il c. 396 prevede ora che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui D.Lgs. 153/99 alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata. È, quindi, eliminato il riferimento all'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni.
Il c. 398 prevede che il credito d'imposta è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, e questa è una novità, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione.
Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al c. 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione e non più secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro 60 giorni successivi alla comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta.
Il c. 399 prevede che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni e non più a decorrere dal periodo d'imposta nel quale il credito è stato riconosciuto.
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