La Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 segna un passaggio di rilievo nel quadro della ricongiunzione dei periodi assicurativi tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria istituiti ai sensi dei D.Lgs. 509/1994 e 103/1996.
L'intervento assume particolare rilevanza sia sul piano sistematico, chiarendo il rapporto tra Gestione separata e ricongiunzione ex L. 45/1990, sia su quello operativo, fornendo indicazioni puntuali in merito a platea dei destinatari, modalità di calcolo dell'onere e effetti dei periodi ricongiunti ai fini del diritto e della misura della pensione.
L'evoluzione giurisprudenziale
Il quadro interpretativo è mutato a seguito dell'intervento della giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 26039/2019, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del libero professionista a chiedere la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 45/1990, della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione. Secondo la Suprema Corte, la L. 45/1990 riconosce un diritto generale alla ricongiunzione presso la Cassa del libero professionista, diritto che non può essere compresso da differenze nelle modalità di calcolo delle prestazioni. Tale orientamento è stato ribadito da successive pronunce di merito, che hanno progressivamente consolidato il principio della ricongiungibilità dei periodi accreditati nella Gestione separata.
La circolare n. 15/2026 si colloca in questo solco, dando attuazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale e superando il precedente orientamento amministrativo: fornisce, infatti, indicazioni per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, sia in uscita dalla Gestione separata verso le Casse professionali, sia in entrata verso la Gestione separata. Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma l'applicazione della L. 45/1990.
La ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
In riferimento alla ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ossia al trasferimento della contribuzione alla Cassa professionale, la circolare si limita a richiamare l'applicazione dei criteri stabiliti dalla L. 45/1990 e delle istruzioni amministrative già emanate, senza introdurre innovazioni sostanziali, in quanto tale fattispecie era già stata riconosciuta come legittima sulla base dell'orientamento giurisprudenziale.
La ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
Di maggiore interesse è la disciplina della ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, che comporta il trasferimento della contribuzione dalle Casse professionali. In quest'ambito, la circolare chiarisce preliminarmente che la valutazione dei periodi ricongiunti deve avvenire esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo, in coerenza con la natura della Gestione separata.
La domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili, non essendo ammessa la ricongiunzione parziale né di periodi che abbiano già dato luogo a pensione, in quanto non più nella disponibilità dell'assicurato.
Inoltre, la ricongiunzione non può essere utilizzata come strumento per estendere retroattivamente l'ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione. Elemento centrale, difatti, è l'individuazione della platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. Dal momento che quest'ultima è divenuta operativa dal 1° aprile 1996, sono esclusi dalla ricongiunzione i titolari, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti a tale data presso gli Enti privati di previdenza.
L'esclusione deriva dalla combinazione di due elementi: il divieto di ricongiunzione parziale e l'impossibilità di ricondurre alla Gestione separata periodi anteriori alla sua istituzione. Ne consegue che la nuova possibilità di ricongiunzione riguarda esclusivamente le posizioni contributive interamente collocate nel sistema contributivo post-1995.
L'onere di ricongiunzione
Uno dei profili di maggiore complessità riguarda la determinazione dell'onere di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. Per i periodi da valutare nel sistema contributivo si applica il meccanismo del calcolo a percentuale previsto dall'art. 2 c. 5 D.Lgs. 184/1997.
L'onere di ricongiunzione è, dunque, determinato applicando alla retribuzione di riferimento l'aliquota contributiva IVS vigente nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda. A fini di semplificazione, l'aliquota è quella prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari, nel 2026, al 33%.
La retribuzione di riferimento è data dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Qualora tale valore risulti inferiore al minimale previsto per la gestione speciale dei lavoratori autonomi (18.808 euro nel 2026), l'onere è calcolato sul minimale, mentre qualora ecceda il massimale contributivo (122.295 euro nel 2026), il calcolo avviene su quest'ultimo.
Dall'onere contributivo deve essere sottratto l'ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza. Il risultato rappresenta l'onere netto posto a carico dell'interessato, tenendo conto che non trova applicazione l'abbattimento del 50% previsto in passato per alcune ipotesi di ricongiunzione dei lavoratori dipendenti.
Effetti ai fini del diritto e della misura della pensione
I periodi ricongiunti sono accreditati sulla posizione dell'interessato per anno e con periodicità mensile. Ai fini dell'accredito, ogni mese è considerato pari a 30 giorni o a 4,333 settimane. Al periodo ricongiunto è attribuito un valore di copertura determinato sulla medesima retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.
Sotto il profilo giuridico, i periodi ricongiunti sono considerati nella collocazione temporale originaria, come se fossero stati acquisiti tempestivamente nella posizione assicurativa.
Diversamente, sotto il profilo patrimoniale, la rivalutazione del montante contributivo decorre dal 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda di ricongiunzione, coerentemente con l'art. 2 c. 5 D.Lgs. 184/1997, che esclude la valorizzazione del contributo come se fosse stato versato ab origine.
Domande e ricorsi pendenti
Le disposizioni della circolare in commento si applicano non solo alle domande di ricongiunzione presentate dalla data di pubblicazione della stessa (9 febbraio 2026), ma anche a domande e ricorsi pendenti alla medesima data e non ancora definiti. L'INPS si riserva la possibilità di fornire ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi, in considerazione delle diverse fattispecie applicative che potrebbero emergere.
Considerazioni conclusive
La circolare INPS n. 15/2026 rappresenta un passaggio di sistema nella disciplina della ricongiunzione contributiva tra Gestione separata e Casse professionali, recependo definitivamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, chiarendo l'esistenza di un diritto generale alla ricongiunzione e superando un'impostazione amministrativa ormai non più sostenibile.
Al tempo stesso, sono introdotti limiti chiari e stringenti, in particolare con riferimento alla platea dei soggetti ammessi alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, limitata ai soli periodi interamente collocati nel sistema contributivo post-1995. In tale prospettiva, la circolare si presenta come uno strumento di razionalizzazione e certezza applicativa, destinato ad incidere in modo significativo sulle scelte previdenziali dei liberi professionisti e degli operatori del settore.
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