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L'INPS, con Circ. 30 gennaio 2026 n. 6, determina, per il 2026, i valori dei massimali contributivi e aggiorna gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al +1,4%, si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a 58,13 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2026, pari a 611,85 euro mensili) se di importo inferiore.

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1 c. 1 DL 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 11 D.Lgs. 81/2015, che, riproponendo le previsioni contenute nell'art. 9 dell'abrogato DL 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 58,13 euro x 6/40 = 8,72 euro.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.685,00 euro. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2 c. 18 secondo periodo L. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all'unità di euro è pari a 122.295,00 euro.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l'anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Dal 1° gennaio 2024 è dovuto altresì un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'art. 2 c. 18 L. 335/1995, che sulla base dell'indice ISTAT è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 56.224,00 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.685,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 122.295,00 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2025, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2026, è pari a 892,00 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

 

da euro

a euro

euro

892,01

1.784,00 

892,00        

1

1.784,01

4.460,00

1.784,00        

2

4.460,01

7.136,00

2.676,00        

3

7.136,01

9.812,00

3.568,00        

4

9.812,01

12.488,00

4.460,00        

5

12.488,01

16.056,00

5.352,00        

6

16.056,01

19.624,00

6.244,00        

7

19.624,01

 

7.136,00        

8

Lavoratori sportivi

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro, il contributo di solidarietà è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 122.295,00 euro e fino all'importo annuo di 884.462,00 euro.

Fonte: Circ. INPS 30 gennaio 2026 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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