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  • Tempo di lettura 7 min.

I datori di lavoro che impiegano almeno 15 dipendenti a livello nazionale devono trasmettere entro il 31 gennaio al servizio provinciale competente il Prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9 c. 6 L. 68/99). I dati devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e l'adempimento non va effettuato ogni anno ma solo quando, rispetto all'ultimo Prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Finalità

L'adempimento in esame è necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, per l'assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette in riferimento ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla L. 68/99.

Contenuto

Le informazioni minime contenute nel Prospetto sono le seguenti:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • il numero di lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 L. 68/1999;
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso e le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Per quota di riserva si intende la percentuale di lavoratori con disabilità che le aziende sono obbligate ad assumere, in particolare:

  • le aziende che impiegano tra i 15 ed i 35 dipendenti sono tenute ad assumere una persona disabile;
  • le aziende che hanno in organico dai 36 ai 50 impiegati devono assumere almeno due soggetti disabili;
  • le aziende con oltre 50 dipendenti devono riservare il 7% dei posti disponibili alle persone appartenenti alle categorie protette.

Le aziende con oltre 50 dipendenti sono inoltre obbligate ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • un'unità lavorativa se il datore di lavoro occupa da 51 a 150 dipendenti;
  • l'1% dell'organico complessivo aziendale nel caso in cui il datore di lavoro occupi più di 150 dipendenti.

Computo dei dipendenti

I lavoratori rientranti nella base di calcolo a fini della quota di riserva sono:

  • lavoratori subordinati con contratto full-time
  • lavoratori subordinati con contratto part-time (conteggiati in proporzione all'orario di lavoro con arrotondamento all'unità qualora l'orario sia superiore al 50%);
  • lavoratori con contratto intermittente (conteggiati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre).

Modalità di trasmissione

Il Prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente attraverso l'apposita procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Il Prospetto informativo può essere trasmesso direttamente dal datore di lavoro, oppure dai soggetti indicati nell'art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1 L. 12/1979 e l'accesso è consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID o CIE.

In particolare, è possibile delegare la trasmissione del Prospetto a:

  • consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e esperti contabili,
  • associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 4, legge 12/79 e successive modificazioni;
  • associazioni di categoria delle imprese agricole (art. 9-bis c. 6 L. 608/96) e altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (art. 6 c. 1 D.Lgs. 297/2002);
  • agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 c. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs. 276/2003, per l'invio del Prospetto relativo ai propri dipendenti;
  • consorzi e i gruppi di imprese (art. 31 D.Lgs. 276/2003) per l'invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate.

Sanzioni

Per la violazione dell'obbligo dell'invio del Prospetto informativo, per i datori di lavoro soggetti a tale adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. La trasmissione di un Prospetto incompleto e privo delle indicazioni relative alle mansioni disponibili per i lavoratori disabili non rientra nella fattispecie del mancato o ritardato invio, ma integra la diversa violazione riconducibile alla mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, poiché incide sulla possibilità di effettivo avviamento lavorativo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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