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Le Dogane, con l'informativa 22 gennaio 2026 n. 43715, ha fornito precisazioni riguardanti l'applicazione del Punto 9 della Tabella A del Testo Unico delle Accise (TUA), a seguito delle novità normative che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Requisiti per l'agevolazione

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 43/2025, l'agevolazione spetta per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati in ambiti delimitati come stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori e cantieri. La norma specifica che tali motori devono essere:

  • Permanentemente installati su strutture ancorate al suolo.
  • Installati su macchine semoventi (come escavatrici o ruspe) a condizione che queste non siano ammesse alla circolazione su strada pubblica.

Esclusioni 

L'Agenzia ribadisce con fermezza che restano esclusi dal beneficio tutti i mezzi d'opera gommati (ad esempio carrelli o mezzi di movimentazione) che risultano immatricolati, targati o comunque abilitati alla circolazione sulla rete stradale pubblica. Tale destinazione d'uso preclude l'accesso alle agevolazioni previste dal Punto 9 della Tabella A.

Modalità di calcolo del rimborso

Per quanto concerne l'aspetto economico, l'informativa chiarisce che l'aliquota di accisa agevolata rimane fissata al 30% di € 617,40 per mille litri.

Gli operatori hanno la facoltà di richiedere il rimborso calcolato come segue: Rimborso = (Aliquota di accisa vigente al momento dell'acquisto) – (30% di € 617,40 per 1.000 litri).

Fonte: Inf. AD 22 gennaio 2026 n. 43715

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Piero Bellante

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