L'INPS, con Mess. 22 gennaio 2026 n. 205 ha dato esecuzione ad alcune sentenze di primo e secondo grado che includono il permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22, c. 11, D.Lgs. 286/1998) tra i titoli validi per l'accesso all'Assegno Unico Universale (AUU) e al Bonus asilo nido.
Sentenze chiave alla base del mutato orientamento
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 121/2023 (confermata da Corte d'Appello n. 9/2025), il Tribunale di Torino n. 2359/2025 e il Tribunale di Monza n. 1230/2025 hanno censurato l'esclusione, operata con Mess. 25 luglio 2022 n. 2951, dalla platea dei beneficiari dei titolari di permessi per Attesa occupazione (art. 22 D.lgs 286/1998) dichiarandola discriminatoria verso cittadini extra-UE. Queste decisioni ordinano la modifica delle circolari INPS, la pubblicazione sul sito istituzionale e la revisione dei rigetti.
L'esecuzione è immediata, con riserva di ripetizione delle somme in caso di esiti favorevoli nei ricorsi pendenti in Cassazione.
Nuove istruzioni
Tenuto conto della citata recente evoluzione giurisprudenziale in materia, e salva l'eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni Assegno Unico Universale (AUU) e Bonus asilo nido.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Analogamente, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno in argomento, avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Infine, le Strutture territorialmente competenti devono altresì accogliere – in presenza dei prescritti requisiti di legge – in autotutela e salvo ripetizione, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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Vedi anche
L' INPS, con Mess. 24 dicembre 2025 n. 3931, ha pubblicato il calendario 2026 dei pagamenti dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU).
..redazione Memento
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