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Le istruzioni operative

Nel pieno rispetto del temine di venti giorni indicato nel comma 86 dell'art. 1 della Legge 199/2025, nella giornata del 20 gennaio sono stati puntualmente pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i form e le istruzioni per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria delle cartelle di pagamento a cui si potrà accedere da ora e fino al prossimo 30 aprile.

È possibile infatti presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  •  in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Inoltre, presentando la domanda in area riservata, il servizio proporrà esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, presentando la domanda in area pubblica, si potranno inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “rottamabile”.

Per conoscere quali debiti potranno essere oggetto della rottamazione è possibile richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica allegando la documentazione di riconoscimento.

Il sito dell'Ade-R informa che è possibile aderire alla definizione agevolata anche per un singolo carico contenuto nella cartella e non per tutta la cartella, indicando soltanto il riferimento dello stesso singolo carico.

Il Prospetto informativo dar evidenza anche dell'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere “definiti” e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

Utile ricordare anche che, nel caso in cui la cartella sia già oggetto di contenzioso, sarà necessario indicare la rinuncia a quest'ultimo nella stessa domanda di adesione alla definizione agevolata.

Una volta presentata la domanda

Se la domanda è stata presentata in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

Se è stata presentata la domanda in area pubblica:

  • si riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato nel form in fase di adesione, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, arriverà una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

Le conseguenze immediate ed i possibili benefici

Sebbene ci sarà tempo fino al prossimo 30 aprile, molti contribuenti potrebbero avere interesse a presentare rapidamente l'istanza di adesione sperando di beneficare sin da subito di alcuni potenziali vantaggi: è importante ricordare che con la presentazione della domanda l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della sanatoria e per i quali si è inviata specifica richiesta,

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà e sospenderà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere solo eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Si rammenta, inoltre, che, presentata correttamente la domanda di adesione, il pagamento della prima rata dovrà avvenire successivamente entro il 31 luglio 2026.

La legge prevede la possibilità di pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in ben 9 anni con un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Il riepilogo delle novità

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio con alcune importanti novità:

  • l'estensione temporale dei debiti ammessi: sono infatti incluse tutte le cartelle affidate all'Agenzia-Entrate e Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023;
  • la possibilità di dilazionare il pagamento del debito sino a 9 anni e con un numero massimo di 54 rate bimestrali di cui l'ultima con scadenza il 31 maggio 2035. Il piano potrà quindi essere opzionato su misura del contribuente che potrà scegliere di pagare in un'unica soluzione oppure rateizzare il capitale rottamato in 9 anni, con l'unico limite che la singola rata non potrà essere inferiore ai 100 euro;
  • il tasso di interesse annuo, in caso di pagamento rateale, pari al 3% a decorrere dal 1° agosto 2026.

Non esistono limiti di importo minimo o massimo del debito e non sono state introdotte restrizioni alle categorie di soggetti che possono presentare domanda di adesione: si può aderire alla rottamazione quinquies 2026 sia per piccoli debiti sia per posizioni debitorie di rilevante entità, purché rientranti nei carichi “definibili”.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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