In tema di nullità di marchio per difetto di novità ex art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i., il rischio di confusione fra segni va valutato in astratto, tramite il raffronto tra i segni come registrati, per i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni, prescindendo dalle concrete modalità di utilizzo degli stessi, dalla loro conoscenza presso i consumatori e dalla loro notorietà.
Fatti
La questione sottoposta al vaglio della Cassazione vede contrapposte società operanti in settori distinti, le prime, attrici in primo grado, titolari di un marchio utilizzato per la commercializzazione di capi di abbigliamento giovanile casual e, la seconda, convenuta in primo grado, titolare di un marchio utilizzato nell'ambito dei servizi di investigazione e recupero crediti.
Le attrici agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano formulando domanda di accertamento della nullità del marchio di titolarità della convenuta per classi merceologiche diverse dalla 35.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda delle attrici di accertamento della nullità del marchio della convenuta, sia pure limitatamente alla classe 35, in ragione della preesistenza del loro marchio, avuto riguardo all'identità dei segni e delle classi merceologiche interessate da entrambe le registrazioni, respingendo le altre domande.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della nullità per classi diverse dalla 35, del marchio italiano di titolarità della convenuta, nonché di tutela del segno di titolarità delle attrici come marchio forte o rinomato o per violazione del diritto d'autore, di accertamento della contraffazione del marchio europeo asseritamente realizzata dalla convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per concorrenza sleale. Veniva invece accolto l'appello incidentale della convenuta e respinta la domanda di nullità sia pure parziale, solo limitatamente alla classe 35.
In particolare, la Corte di Appello:
Le attrici in primo grado proponevano quindi ricorso per Cassazione avverso la suddetta decisione denunciando, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i. per aver la sentenza impugnata escluso la nullità del marchio di titolarità della convenuta anche relativamente alla classe 35 (domanda invece accolta dal Tribunale).
La decisione della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 280/2025, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, osservando quanto segue:
La soluzione
Nel giudizio di novità di un marchio rispetto a un segno anteriore il raffronto tra i segni come registrati prescinde totalmente dal loro uso e dalle modalità di esso e va effettuato tra i segni come registrati e i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni.
Nel giudizio di contraffazione l'accertamento del rischio di confusione è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.
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Rebecca Gamber
- Dottoressa in Economia e studentessa di GiurisprudenzaRosella Staropoli
- Dottoressa in Giurisprudenza per l’Economia e l’ImpresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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