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Non è il Milleproroghe ma manca poco.

Come già accaduto in passato, nella legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 165 e ss. L. 199/2025) il legislatore ha inteso dare prosecuzione agli ammortizzatori sociali straordinari previsti nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa (commi 165 e 166) e per cessata attività (commi 167 e 173). Si tratta di rifinanziamenti cospicui, che muovono dalla volontà di continuare a valorizzare degli ammortizzatori sociali derogatori rispetto all'impianto classico del D.Lgs. 148/2015 e che, di anno in anno, vedono la propria reviviscenza.

Su tutti, la c.d. Cassa Morandi riferita ai casi di cessata attività merita maggiore attenzione, in quanto ammortizzatore proprio delle procedure concorsuali ex CCI (Codice della crisi di impresa, D.Lgs. 14/2019).

Rifinanziamenti: quadro generale

Partiamo dalle proroghe. 

Sono diverse le disposizioni con cui il legislatore intende prolungare la vigenza di misure di sostegno potremmo dire emergenziali (anche se di lunga durata): la Circolare INPS 15 gennaio 2026 n. 1 ha fornito a proposito un esaustivo quadro complessivo.

Le misure possono venire così riepilogate.

Misura Comma Descrizione

CIGS in deroga per le aree di crisi industriale complessa 

Commi 165 e 166

Stanziamento, per il 2026, di 100 milioni di euro, oltre alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, previsti dall'art. 44 c.11-bis D.Lgs. 148/2015 in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. 

Proroga per il 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale dovuto in caso di CIGS in unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'art. 6 del DL 92/2025.

CIGS per cessazione di attività

Commi 167 e 172

Proroga per l'anno 2026 della CIGS destinata alle aziende che abbiano cessato (o stiano cessando) l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, ai sensi dell'art. 44 c. 1 DL 109/2018. Durata massima di 12 mesi.

CIGS oltre i limiti temporali di legge 

Comma 173

Aumento da 100 a 150 milioni annui del tetto di spesa per le imprese con rilevanza economica strategica (anche a livello regionale) e con rilevanti problematiche occupazionali, al fine di garantire, su richiesta, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli art. 4 e 24 D.Lgs. 148/2015.

La durata è di un massimo di 6 mesi per la proroga della CIGS per crisi e di 12 mesi per la proroga della CIGS per riorganizzazione o per contratto di solidarietà.

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center 

Comma 170

Proroga per il 2026 di 20 milioni di euro.

CIGS per imprese dichiarate di interesse strategico nazionale

Comma 171

Per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale con DPCM, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno già in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, il Ministero del Lavoro può autorizzare, su domanda, la proroga dell'integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di legge, fino al 31 dicembre 2026.

Il Decreto Genova e gli ammortizzatori sociali straordinari per cessata attività

Tra le varie casistiche, il comma 167 della legge di bilancio 2026 stanzia un importo di 100 milioni, per l'anno 2026, al “trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130” ovvero la cd. Cassa Morandi. Questo ammortizzatore ha la caratteristica di essere riferibile alle liquidazioni giudiziali e, quindi, di essere appetibile, previa autorizzazione del giudice delegato, alle procedure concorsuali. Ricapitoliamone la disciplina.

L'art. 44 del DL 109/2018, convertito in L. 130/2018 (c.d. Decreto Genova), introduce per gli anni 2019 e 2020 (con successive proroghe qui estese anche a tutto il 2026), in deroga agli artt. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015, la possibilità di richiedere l'ammortizzatore sociale, sino ad un massimo di 12 mesi, in favore di lavoratori di imprese in liquidazione giudiziale (ex fallimento) nonostante la cessazione dell'attività lavorativa.

Nella lettera della norma, la concessione della CIGS in questo caso particolare è subordinata alla presenza di almeno una delle tre sotto indicate condizioni:

  1. concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento dell'occupazione;
  2. reindustrializzazione del sito produttivo;
  3. specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata.

Proprio in quanto riferita alle cessate attività, la norma si pone in deroga rispetto all'impianto generalistico degli ammortizzatori sociali. A ben vedere, ripercorrendo la storia di tale istituto, fu per prima la L. 92/2012 a porre un freno alla concessione di CIGS anche nell'ambito di imprese totalmente decotte e che non avevano alcuna possibilità di prosecuzione, neppure indiretta, dell'attività lavorativa.

In effetti il quadro normativo attuale è pressoché questo:

  • nell'ambito delle aziende “fallite” la cui produttività non è cessata, in tutto o in parte, ovvero laddove si procederà al subentro dei contratti di lavoro, il curatore potrà richiedere l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione ex artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015;
  • grazie alla CIGS Morandi (qui prorogata) sarà possibile richiedere, anche in presenza di cessata attività l'ammortizzatore sociale in deroga e nel rispetto delle prerogative previste.

Criticità applicative

Per quanto concerne la Cassa Morandi, permangono dei “problemini” applicativi nel caso di ricorso a questo ammortizzatore sociale.

Banalmente, c'è da chiedersi se durante la fruizione della CIGS Morandi si maturi il trattamento di fine rapporto (TFR), circostanza che non è irrilevante per una procedura concorsuale che non dovrebbe determinare nuovi debiti che concorrono al passivo della stessa.

Ad una tale domanda può rispondere il Ministero del Lavoro con interpello n. 33/2014. Infatti, in tale circostanza, il Ministero ha precisato, basandosi sulla L. 223/1991 al tempo vigente, come il curatore, a fronte della richiesta di CIGS, subentri di diritto nel rapporto di lavoro “pendente”. Infatti, “per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della l. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di T.F.R. matura (…) in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro”.

L'assioma è semplice. Chiedi ammortizzatori sociali? Stai subentrando nel rapporto di lavoro.

Chissà se tale determinazione risulti veritiera anche per la CIGS Morandi, prevista per la cessata attività ed in deroga ai principi generali del D. Lgs. 148/2015 che, secondo circolari del Ministero del Lavoro (su tutte la n. 1/2016) presuppongono la possibile prosecuzione effettiva dell'attività (che nella cessata attività di cui all'art. 44 in parola non sembra esistere).

Staremo a vedere. Intanto accontentiamoci della proroga.

Fonte: Circolare INPS 15 gennaio 2026 n. 1

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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