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Inquadramento giuridico e differenze tra assegnazione ed estromissione

I commi da 35 a 41 della Legge di Bilancio 2026 consentono di assegnare beni immobili ai soci o di estrometterli dal patrimonio dell'impresa individuale a condizioni vantaggiose nel calcolo della base imponibile reddituale, nella misura dell'imposta sostitutiva e di quella di registro.

Come nelle precedenti versioni di queste norme, nulla si dice in tema di imposta sul valore aggiunto, in quanto eventuali agevolazioni per questo tributo, in deroga alla direttiva europea, avrebbero dovuto essere autorizzate dal Consiglio europeo, su conforme parere della Commissione.

L'assegnazione si distingue dall'estromissione per l'aspetto giuridico-catastale: nel primo caso avviene un trasferimento tra due soggetti, ciascuno con il proprio codice fiscale. È necessario un atto notarle per la trascrizione nei registri immobiliari.

L'altra operazione non comporta nessun atto giuridico: ipotizziamo l'immobile di una persona fisica, un negozio utilizzato per l'esercizio del “Bar Centrale”. La destinazione all'esercizio dell'attività economica è un fatto interno al soggetto, che si manifesta con l'iscrizione del bene nella contabilità dell'impresa. Nessuna modifica nei registri immobiliari, sia quando viene destinato sia quando viene estromesso, in quanto rimane intestato alla persona fisica.

Profili IVA: base imponibile e rettifica della detrazione

In entrambi i casi si pone il problema della tassazione IVA. Più evidente nel primo caso, in quanto l'atto comporta il trasferimento della proprietà dalla società al socio assegnatario, ma anche nell'altro assistiamo all'uscita del bene dalla sfera di impresa alla sfera personale.

Assegnazione ed autoconsumo (cioè la destinazione a finalità estranee) sono cessioni assimilate dall'articolo 2, secondo comma, n. 5) e 6) della legge IVA. Solo per l'estromissione la norma di legge esclude la rilevanza IVA se questa imposta non sia stata detratta all'atto dell'acquisto (acquisto ante 1973, acquisto da privati), ma questo regime si applica anche nell'assegnazione, in quanto – come riconosciuto al § 1.4.11 della circolare n. 40/E del 2002 – entrambe le operazioni sono assimilate all'articolo 5, § 6 della sesta direttiva (ora art. 16 della vigente direttiva 2006/112/CE).

La disposizione relativa alla base imponibile di queste operazioni è l'articolo 13, comma, 2, lettera c), che lo individua non più nel valore normale, ma nel prezzo di acquisto o, in mancanza, nel prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

“Prezzo di acquisto” nel momento dell'uscita del bene dalla sfera di impresa non significa prezzo di un acquisto effettuato in tale momento (altrimenti sarebbe il valore normale), ma prezzo di acquisto storico, per la parte che residua quando avviene l'estromissione o assegnazione.

Pertanto un immobile commerciale comprato a 20 milioni di lire (cifra tonda 10.000 euro) con IVA a suo tempo detratta, esce dalla sfera di impresa con questa base imponibile, anche se un riacquisto costerebbe dieci volte tanto.

Si pone però il problema delle migliorie fatte all'immobile da quando era stato acquistato: se la loro utilità permane, la base imponibile deve essere incrementata.

La disposizione pertinente è l'articolo 19-bis2, in particolare i commi 2 ed 8, che prevedono la rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili, della durata di dieci anni per gli immobili (circolare 40/E sopra richiamata, risoluzione 17 giugno 2002, n. 194). In quest'ultimo documento di prassi si evidenzia una diversa soluzione, cioè il recupero di tutta l'IVA detratta, se avessero comportato la realizzazione di una nuova unità immobiliare (concreta o potenziale).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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