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mercoledì 31/12/2025 • 03:00

Speciali IN GAZZETTA UFFICIALE

Legge di Bilancio 2026: le nuove misure in materia di fisco e impresa, cosa cambia

Pubblicata in GU del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42,  la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che introduce una riforma organica volta a stabilizzare la riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie e a incentivare la gestione patrimoniale delle imprese. Il panorama fiscale del 2026 si delinea attraverso una riorganizzazione delle aliquote IRPEF, il ritorno dell’iper-ammortamento, l'introduzione della Rottamazione-quinquies e la revisione degli affitti brevi.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42, introduce una riforma IRPEF a tre aliquote con il passaggio al 33% per i redditi medi e il lancio della Rottamazione-quinquies con pagamenti fino al 2035. Le imprese beneficiano del ritorno dell'iper-ammortamento al 180%, mentre per gli affitti brevi scatta la soglia imprenditoriale oltre i due appartamenti. Per i lavoratori dipendenti vengono potenziati i bonus produttività e le esenzioni per i fringe benefit e i buoni pasto elettronici. Si analizzano tutte le novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Iper-ammortamento e reddito d'impresa (c. 427-436, 131-135 e 770)

Con la Legge di Bilancio 2026 torna l'iper-ammortamento con lo scopo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l'autoproduzione di energia rinnovabile. Le aziende che investono in beni strumentali prodotti in UE o SEE potranno beneficiare di una maggiorazione del costo d'acquisto fino al 180% (per investimenti entro i 2,5 milioni di euro). Per il vecchio bonus 4.0 su investimenti in beni materiali e immateriali è istituito per il 2026 un fondo di 1,3 miliardi di euro. In parallelo, viene avviata una fase sperimentale sulla gestione delle azioni proprie: la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto delle proprie quote viene considerata ricavo a tutti gli effetti. Per i soggetti che utilizzano i principi IAS/IFRS, si introducono nuovi limiti alla deduzione di marchi e avviamento, da ripartire in quote non superiori a un diciottesimo del valore.

IRPEF (c. 3 e 4)

La Legge di Bilancio 2026 rimodula l'imposta sul reddito delle persone fisiche: dal 2026 viene consolidato il sistema basato su tre aliquote impositive, con una significativa correzione dello scaglione intermedio che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i redditi più bassi resta confermata l'aliquota del 23%, mentre la soglia oltre i 50.000 euro rimane soggetta al 43%. Parallelamente, il legislatore ha introdotto un meccanismo di contenimento della spesa fiscale per i redditi elevati: per chi supera i 200.000 euro annui, le detrazioni d'imposta spettanti per oneri al 19% subiscono una decurtazione fissa di 440 euro, a eccezione delle spese sanitarie e dei mutui agrari. 

Rottamazione-quinquies (c. 82-101)

Introdotta una nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno estinguere i debiti versando esclusivamente il capitale e le spese di notifica o esecutive, con il totale abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Il calendario è così strutturato:

  • Entro il 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda telematicamente.
  • Entro il 30 giugno 2026: l'Agente della Riscossione comunicherà gli importi dovuti e il piano rateale.
  • Entro il 31 luglio 2026: scadenza per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata.

Per chi sceglie la dilazione, il piano può estendersi fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), con conclusione nel maggio 2035. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2026, si applicherà un tasso di interesse ridotto al 3% annuo. Resta ferma la possibilità di includere nella sanatoria anche i debiti derivanti da precedenti rottamazioni decadute, con l'eccezione della "Quater" se non si è in regola con i pagamenti alla data del 30 settembre 2025.

Autonomia degli Enti Locali nelle definizioni agevolate (c. 102-110)

Le Regioni e gli enti locali (Comuni, Province) acquisiscono la facoltà di istituire autonomamente propri regimi di definizione agevolata per i tributi di loro competenza, come IMU o TARI. Gli enti possono decidere di ridurre o azzerare sanzioni e interessi anche per le entrate di natura patrimoniale o per le controversie già pendenti.

Affitti brevi e soglia imprenditoriale (c. 17)

In tema di affitti brevi sebbene le aliquote della cedolare secca rimangano invariate al 21% per la prima unità immobiliare e al 26% per la seconda, dal 2026 scatta una presunzione di imprenditorialità più stringente. Chi mette a reddito più di due appartamenti vedrà la propria attività configurarsi come reddito d'impresa, con tutti i conseguenti obblighi amministrativi e contabili.

Nuovi residenti e attrazione di capitali (c. 25-26)

L'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi generati fuori dai confini nazionali subisce un incremento significativo, passando da 200.000 a 300.000 euro annui per il richiedente principale. L'adeguamento al rialzo coinvolge anche i familiari al seguito, per i quali l'imposta fissa raddoppia, passando da 25.000 a 50.000 euro.

Regime forfetario (c. 27)

Anche per il 2026 viene mantenuta la soglia di accesso più elastica per chi desidera avviare o mantenere una partita IVA in regime forfetario pur avendo un impiego dipendente. Il limite di reddito da lavoro dipendente (o pensionistico) che funge da causa ostativa rimane fissato a 35.000 euro, consolidando l’innalzamento rispetto ai precedenti 30.000 euro.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata ed estromissione dei beni delle imprese individuali (c. 35-41)

Riproposta un’importante finestra temporale per l’assegnazione agevolata di beni ai soci o per la trasformazione in società semplice. Entro il 30 settembre 2026, le società commerciali possono estromettere immobili o mobili registrati non strumentali versando un’imposta sostitutiva dell’8% (che sale al 10,5% per le società non operative) calcolata sulla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale del bene. Il pagamento è suddiviso in due rate, con scadenze a settembre e novembre 2026.

Parallelamente, anche gli imprenditori individuali possono beneficiare della facoltà di estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2025. Questa operazione deve essere conclusa entro la fine di maggio 2026 e prevede un piano di versamenti rateali che si conclude a metà 2027, con effetti fiscali retroattivi all'inizio del 2026.

Agevolazioni per la casa e bonus edilizi (c. 22)

Il sistema delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie viene confermato anche per il 2026. Per le spese effettuate nel 2026, la detrazione standard si attesta al 36%, per poi scendere al 30% nel 2027. Tuttavia, viene mantenuto un occhio di riguardo per le abitazioni principali: i proprietari che intervengono sulla prima casa potranno beneficiare di un'aliquota maggiorata al 50% per tutto il 2026, che scenderà al 36% l'anno successivo. Parallelamente, resta in vigore il bonus mobili, che permette di detrarre il 50% dei costi per arredi e grandi elettrodomestici su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro. 

IVA (c. 111, 138-139 e 934-936)

L'Agenzia delle Entrate potenzia i controlli introducendo la liquidazione automatizzata dell'imposta anche in assenza di dichiarazione annuale. La procedura può scattare entro il 31 dicembre del settimo anno successivo all'omissione, basandosi esclusivamente sui dati digitali già in possesso del Fisco (fatture elettroniche, corrispettivi telematici e liquidazioni periodiche).

Per allineare la normativa italiana a quella UE, l'IVA sulle operazioni di permuta o estinzione di obbligazioni non si calcola più sul valore di mercato, ma sui costi reali sostenuti dal fornitore.

Si semplifica, infine, il recupero dell'IVA all'esportazione introducendo una validazione unica per le fatture elettroniche dello stesso acquirente. Il termine per la restituzione della fattura vistata al cedente sale da quattro a sei mesi.

Nuovi limiti alla compensazione dei crediti (c. 116)

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una restrizione più severa per la compensazione "orizzontale" (quella che permette di usare il credito di un'imposta per pagarne un'altra nel modello F24). La soglia di debiti erariali iscritti a ruolo che fa scattare il blocco della compensazione viene dimezzata: la possibilità di compensare è preclusa ai contribuenti che hanno debiti scaduti superiori a 50.000 euro, contro il precedente limite di 100.000 euro.

Investimenti nelle ZES e ZLS (c. 153, 438-447 e 462-466)

Per il periodo d'imposta 2025 e 2026, il credito d'imposta previsto per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa di 2.300 milioni di euro per ciascuno degli anni. Inoltre, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione della percentuale della misura del credito d'imposta effettivamente fruibile dai beneficiari. Tale percentuale viene definita sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate. Quanto, invece, alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per il credito d'imposta sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 

Prorogato il credito di imposta ZES agricoltura e pesca agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026 e rideterminate le aliquote per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 dicembre 2025.

Ritenuta d'acconto nelle transazioni B2B (c. 112-115)

In un'ottica di contrasto all'evasione a lungo termine, viene introdotto un meccanismo di ritenuta sui pagamenti tra imprese con aliquota dello 0,5% per il 2028 e del 1% a regime dal 2029 sull'imponibile di ogni fattura elettronica.

Non subiranno la ritenuta i contribuenti in regime forfettario, quelli che aderiscono all'adempimento collaborativo o al concordato preventivo biennale, e le categorie già soggette ad altre ritenute alla fonte.

Nuova disciplina per le cripto-attività (c. 28)

Il trattamento fiscale degli asset digitali viene rimodulato con un focus particolare sui "token di moneta elettronica" denominati in euro. Per queste specifiche attività, l’aliquota sulle plusvalenze viene fissata al 26%, allineandola ad altre rendite finanziarie. Una novità di rilievo riguarda la neutralità fiscale delle operazioni di conversione: lo scambio tra valuta legale (euro) e i relativi token non genera più plusvalenze o minusvalenze tassabili, così come rimane esente il rimborso del valore nominale in euro, semplificando notevolmente gli adempimenti per i detentori di questi strumenti.

Plusvalenze IRES sui beni strumentali (c. 42-43)

Dal periodo d'imposta 2026, cambia il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali. La regola generale prevede che tali componenti positivi concorrano interamente alla formazione del reddito nell'esercizio in cui avvengono. La facoltà di rateizzare la tassazione in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta esclusivamente per due casistiche: la cessione di aziende o rami d'azienda (purché posseduti da almeno un triennio) e la vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche (con un possesso minimo di due anni).

Affrancamento delle riserve e regimi per il settore bancario (c. 44-50)

Viene introdotta una nuova opportunità di regolarizzazione fiscale per i bilanci chiusi nel 2024 e 2025. Le aziende potranno affrancare riserve, fondi in sospensione d’imposta e saldi attivi di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva agevolata del 10%. Il pagamento potrà essere dilazionato in quattro rate annuali a partire dal 30 giugno 2026.

Sul fronte del settore finanziario, banche e assicurazioni beneficiano di una nuova esclusione IRAP del 95% sui dividendi provenienti da società residenti nell'UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Questa agevolazione è subordinata al possesso di una partecipazione diretta di almeno il 20% per un periodo minimo di un anno. È inoltre prevista la possibilità di richiedere il rimborso dell'IRAP versata in eccesso negli anni passati, a patto che non siano trascorsi più di 48 mesi, con la facoltà di compensare il credito con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti bancari.

Tassazione sui dividendi e PEX (c. 51-55)

Il legislatore ha ridisegnato i criteri di tassazione degli utili per le partecipazioni di entità rilevante (almeno il 5% del capitale o valore fiscale di almeno 500.000 euro). Per queste soglie, le nuove aliquote sulla base imponibile sono fissate al 58,14% per le ditte individuali e al 5% per i soggetti IRES. Anche le plusvalenze esenti (PEX) seguono criteri analoghi, con una non concorrenza al reddito limitata al 60% per determinate operazioni.

Per quanto riguarda i dividendi distribuiti a società madri residenti in UE o SEE che soddisfano i requisiti dimensionali citati, la ritenuta fiscale viene stabilita all'1,20%. Le nuove norme entreranno in vigore per tutte le distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026 e per le cessioni di titoli acquisiti dalla medesima data.

Per evitare squilibri finanziari dovuti al passaggio tra i due regimi, il calcolo dell'acconto per l'anno d'imposta 2026 dovrà essere effettuato con il "metodo storico ricalcolato". In sostanza, pur basandosi sull'imposta dell'anno precedente, le imprese dovranno simulare quale sarebbe stato il carico fiscale applicando già le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

Regole contabili per la valutazione dei titoli (c. 65-67)

Le aziende che non adottano gli IFRS hanno a disposizione una facoltà agevolata per gli esercizi 2025 e 2026: possono mantenere i titoli non immobilizzati al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza doverli svalutare per fluttuazioni di mercato negative, a meno che non si tratti di perdite definitive. In questo caso, però, la differenza tra il valore di mercato (inferiore) e quello di bilancio deve essere accantonata in una riserva indisponibile, sottraendola alla distribuzione degli utili.

Rinvio delle deduzioni e limiti all'uso delle perdite (c. 76-81)

Le basi imponibili IRES e IRAP degli intermediari finanziari per il 2027 subiranno un ulteriore impatto dovuto al differimento parziale di componenti negativi già rinviati dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico, la quota deducibile nel 2027 sarà ripartita tra l'esercizio stesso e quello successivo.

Inoltre, per il biennio 2026-2027, viene introdotta una restrizione temporanea all'uso delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE. Lo scomputo sarà limitato a una percentuale forfettaria:

  • 35% del maggior reddito imponibile generato dai rinvii fiscali per il 2026.
  • 42% per il 2027. Questa limitazione si estende anche alle società partecipanti a regimi di consolidato fiscale.

Aliquote IRAP e meccanismo di extra-profitto (c. 68-75)

Il prelievo IRAP per il settore bancario e assicurativo viene riparametrato:

  • 4,65% per banche e intermediari finanziari.
  • 5,90% per le compagnie di assicurazione. Per attutire l'impatto di tali incrementi, è prevista una detrazione di 90.000 euro per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 2026.

Sul fronte degli extra-profitti, viene stabilita una "presunzione legale" per i dividendi distribuiti dopo il 1° gennaio 2028: si considereranno prelevati prioritariamente dalle riserve accantonate in sospensione d'imposta, innescando una tassazione al 40% più interessi. In alternativa, le banche possono scegliere di "affrancare" queste riserve versando un contributo straordinario del 27,5% (per il 2025) o del 33% (per il 2026).

Valutazione dei titoli e minusvalenze per le imprese (c. 130)

Cambiano i criteri per determinare il valore fiscale dei titoli obbligazionari che non sono immobilizzazioni finanziarie:

  • Per le obbligazioni quotate, il valore minimo viene calcolato sulla media dei prezzi dell'ultimo semestre.
  • Per i titoli non quotati, la svalutazione si baserà sull'andamento del mercato MOT.

Infine, per le società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), viene chiarito che le minusvalenze patrimoniali avranno rilevanza ai fini fiscali solo se effettivamente imputate a conto economico, garantendo una maggiore coerenza tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi.

Le altre novità

  • Settore finanziario e assicurativo (c. 56-64): per il quadriennio dal 2026, gli intermediari finanziari dovranno dedurre le svalutazioni dei crediti (ECL) in cinque quote costanti anziché in un'unica soluzione. Le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da questo differimento non sono convertibili in crediti d'imposta né incideranno sul calcolo del canone per la trasformazione delle DTA pregresse. Dal 1° gennaio 2026, i premi per polizze veicoli e natanti sono soggetti a un'imposta del 12,50% su ogni frazione di 0,051 euro. Per le coperture infortuni conducente e assistenza stradale relative ai primi cinque mesi del 2026, il versamento del tributo dovrà essere effettuato dalle compagnie entro il 30 giugno 2026.
  • Riscossione, tributi locali e transazioni turistiche (c. 437, 677 e 725): la riforma della riscossione e dei tributi locali introduce una maggiore flessibilità per i Comuni, che potranno approvare tariffe e regolamenti TARI entro il 31 luglio 2026, e potenzia i controlli sui pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i professionisti, prevedendo il versamento diretto all'agente della riscossione in presenza di cartelle esattoriali non pagate fino a 5.000 euro. In ambito turistico, viene innalzata a 5.000 euro la soglia per la segnalazione dei pagamenti in contanti effettuati da turisti non residenti, mentre sul fronte degli investimenti l'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni viene aumentata dal 18% al 21%.
  • Lavoratori del turismo (c. 18-21): il sostegno per il settore turistico, ricettivo e termale prevede per i primi nove mesi del 2026 un bonus del 15% sulla retribuzione lorda per il lavoro notturno e straordinario festivo. La misura è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito non superiore a 40.000 euro, con l'obiettivo di favorire il reperimento di personale e compensare l'esclusione da altre agevolazioni fiscali sulle indennità.
  • Welfare, lavoro straordinario e settore agricolo ed energetico (c. 10, 11, 12, 14, 15 e 16): per i redditi fino a 33.000 euro, gli incrementi contrattuali 2024-2026 sono tassati con un'imposta sostitutiva del 5%. Nel biennio 2026-2027, l'aliquota sui premi di risultato scende all'1% (fino a 5.000 euro) per chi guadagna meno di 80.000 euro, mentre la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici sale a 10 euro. Viene inoltre introdotta un'imposta sostitutiva del 15% sulle indennità di lavoro notturno e festivo per i dipendenti privati con reddito entro i 40.000 euro, ad esclusione del comparto turistico. In ambito agricolo viene confermata per il 2026 l'esenzione IRPEF totale per i redditi dominicali e agrari fino a 10.000 euro (e al 50% fino a 15.000 euro) a favore di coltivatori diretti e IAP. Per il settore energetico, i nuovi impianti fotovoltaici a terra sono soggetti a tassazione ordinaria sulla quota di energia prodotta eccedente i 260.000 kWh annui.
  • Dipendenti pubblici e settore sanitario (c. 237 e 944-945): la riforma per il pubblico impiego e la sanità introduce per il 2026 una tassazione sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici con redditi entro i 50.000 euro, nel limite di 800 euro annui. In ambito sanitario, viene estesa agli infermieri delle strutture private accreditate l'aliquota agevolata del 5% sugli straordinari, già in vigore per il settore pubblico, e viene sancita la cumulabilità delle diverse agevolazioni fiscali sulle prestazioni aggiuntive per tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Previdenza complementare e ISEE (c. 201-205 e 208-209): la riforma della previdenza e dell'ISEE prevede l'innalzamento del tetto di deducibilità per la previdenza complementare a 5.300 euro annui e l'applicazione di una ritenuta del 20% sulle rendite, riducibile in base agli anni di partecipazione. Per quanto riguarda l'ISEE, viene aumentata la franchigia sulla casa di proprietà, che sale a 91.500 euro con punte di 200.000 euro nelle città metropolitane, e vengono potenziate le scale di equivalenza per i nuclei familiari a partire dal secondo figlio convivente.
  • 5.0 per imprese energivore (c. 962-965): il nuovo credito d’imposta premia le imprese energivore che riducono i consumi tramite investimenti tecnologici, con aliquote dal 35% al 45% per spese fino a 10 milioni di euro. L’agevolazione, utilizzabile in compensazione nel 2026, non richiede il rispetto dei criteri DNSH ma non è cumulabile con altri incentivi sui medesimi beni. Un decreto ministeriale definirà le modalità operative e l'eventuale riparto dei fondi basato sul limite di spesa complessivo.
  • 4.0 per l'agricoltura (c. 454-459): si prevede un bonus per le imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell’acquacoltura per l’acquisto di beni strumentali 4.0.

  • Bonus design e ideazione estetica (c. 925): prorogato per il 2026.

  • Nuova Sabatini (c. 468): per il 2026 rifinanziamento di 200 milioni di euro e per il 2027 di 450 milioni di euro del contributo a tasso agevolato per investimenti in nuovi macchinari.

  • Tobin Tax (c. 29-31): dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un inasprimento della Tobin Tax che prevede il raddoppio delle aliquote sulle transazioni finanziarie: quella standard per il trasferimento di azioni e strumenti partecipativi sale dallo 0,2% allo 0,4%, mentre quella per la negoziazione ad alta frequenza passa dallo 0,02% allo 0,04%. Tali incrementi si estendono proporzionalmente anche ai tributi indiretti applicati alle operazioni di borsa nel mercato nazionale.

  • Tassa sui pacchi e rinvii (c. 125-128): la riforma in materia di importazioni e consumi introduce dal 2026 un contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione e-commerce proveniente da Paesi extra-UE con valore non superiore a 150 euro, somma riscossa direttamente dalle Dogane per coprire i costi amministrativi. Parallelamente, il legislatore ha disposto un nuovo rinvio per l'entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax, la cui operatività è stata ufficialmente posticipata al 1° gennaio 2027.

  • Accise (c. 119-125, 129 e 859): la riforma delle accise per il triennio 2026-2028 introduce rincari progressivi su sigarette e tabacco trinciato, definendo nuove basi di calcolo per i prodotti a fumo elettronico e norme restrittive per i sacchetti di nicotina. La tassazione sulla birra subisce un lieve ritocco al rialzo fissato a 2,98 euro per ettolitro/grado-Plato, con un ulteriore micro-aumento previsto dal 2028. Per quanto riguarda i carburanti, viene attuata la parificazione delle accise tra benzina e gasolio a 672,90 euro per 1.000 litri, pur mantenendo tutele e regimi agevolati per i settori agricolo, industriale e per i biocarburanti.

Fonte: L. 30 dicembre 2025 n. 199 (GU 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42)

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di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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