La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha abrogato la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali (materiali e immateriali iscritti in bilancio) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (per soggetti “solari”). Da quest'anno, tali plusvalenze concorrono interamente al reddito nell'esercizio di realizzo. Restano rateizzabili fino a 5 anni solo le plusvalenze da cessioni di azienda o di ramo d'azienda (se posseduti da almeno 3 anni) e, con regole specifiche, quelle delle società sportive professionistiche sui diritti alle prestazioni degli atleti.
Fino al 31 dicembre 2025 (regime previgente), le plusvalenze su beni strumentali erano rateizzabili in 5 esercizi se il bene era posseduto da almeno 3 anni (art. 86 c. 4 TUIR, formulazione previgente).
Dal 1° gennaio 2026 si ha lo stop alla rateizzazione per plusvalenze su beni strumentali (materiali e immateriali) e su alcune immobilizzazioni finanziarie non PEX con tassazione integrale nell'anno di realizzo.
Fanno eccezione le cessioni di azienda o ramo d'azienda (rateizzazione fino a 5 anni, possesso ≥ 3 anni) e società sportive professionistiche (fino a 5 anni, possesso ≥ 2 anni).
I beni interessati
Sono interessate dalle modifiche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento (art. 86 c. 1 lett. a) e b) TUIR), con riferimento alle quali era possibile accedere alla facoltà di frazionamento.
Sono interessate dalle modifiche, in quanto le relative plusvalenze erano potenzialmente oggetto di frazionamento e sono ora escluse dal beneficio, le plusvalenze realizzate sui beni strumentali (compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio), sui beni patrimoniali e sulle partecipazioni immobilizzate (non esenti), essendo invece già escluse dalla previgente disciplina le plusvalenze su partecipazioni che fruiscono del regime della participation exemption di cui all'art. 87 TUIR, con riferimento alla quota di esse assoggettata a tassazione.
Ai sensi dell'art. 88 c. 2 TUIR, la disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze si applicava anche alle sopravvenienze attive derivanti da indennità risarcitorie di cui all'art. 86 c. 1 lett. b) del TUIR conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e, quindi, anche con riferimento a queste viene meno la possibilità di frazionamento.
La tassazione delle plusvalenze nel periodo di realizzo
Nel venire meno la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi di imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni il nuovo comma 4 dell'articolo 86 detta in modo chiaro e consequenziale le diverse tipologie di tassazione IRES delle plusvalenze.
Decorrenza e acconti 2026
Per espressa disposizione di legge (art. 1 c. 43 L. 199/2025), le modifiche sin qui commentate trovano applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (il 2026, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Ne consegue che per le plusvalenze realizzate sui beni materiali ed immateriali e sulle immobilizzazioni finanziarie non PEX fino al periodo d'imposta 2025 si potrà ancora scegliere la lunghezza del periodo di differimento (da due a cinque anni).
Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, sarà quindi necessario effettuare un riconteggio (ormai usuale).
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Luciano Sorgato
- CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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