La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nel settore privato in materia di congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni, nonché per la sostituzione delle lavoratrici assenti per eventi connessi alla maternità, inserendosi in un più ampio quadro di politiche del lavoro orientate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. La previsione normativa mira, in particolare, a sostenere l'esercizio responsabile della genitorialità e a valorizzare la dimensione familiare quale interesse meritevole di tutela nell'organizzazione del lavoro.
Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni
Al fine favorire la genitorialità e, al contempo, preservare l'occupazione rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, il legislatore, attraverso le disposizioni di cui al all'art. 1 c. 219 L. 199/2025, ha apportato specifiche modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001).
Più nel dettaglio, è intervenuto come segue:
In virtù delle predette modifiche, viene esteso l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. L'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.
Il successivo c. 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori). In particolare, all'art. 47 c. 2 del Testo unico, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici». La novella, dunque, eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.
Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo
Il c. 221 interviene sull'art. 4 del D.Lgs. 151/2001, rubricato “Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo”, aggiungendo, dopo il comma 2, un ulteriore comma 2-bis, secondo cui “Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.
Ai fini di una corretta e consapevole valutazione della misura in esame, appare opportuno richiamare preliminarmente il contenuto dell'art. 4 richiamato, il quale, ai commi 1 e 2, riconosce al datore di lavoro la facoltà di procedere all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato allo scopo di sostituire le lavoratrici e i lavoratori temporaneamente assenti dal servizio in applicazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale possibilità è espressamente estesa anche alla fase antecedente l'effettivo avvio del congedo, consentendo l'instaurazione del rapporto di lavoro sostitutivo fino a un mese prima, fatta salva l'eventuale previsione di termini più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile.
La misura oggetto di analisi si distingue per un'elevata coerenza sistematica e per una chiara adesione agli obiettivi di politica del lavoro orientati alla valorizzazione della genitorialità e alla piena attuazione del principio di parità tra i generi. L'ampliamento del periodo di affiancamento, entro il limite temporale rappresentato dal primo anno di vita del bambino, consente infatti un equilibrato bilanciamento tra le esigenze organizzative e produttive dell'impresa e la tutela sostanziale della lavoratrice che rientra dall'assenza per congedo, favorendo modalità di reinserimento progressive e prive di effetti penalizzanti sul piano professionale. In tale prospettiva, la previsione normativa assume il ruolo di strumento evoluto di conciliazione tra dimensione lavorativa e sfera personale, idoneo a rafforzare la continuità occupazionale e a migliorare la qualità complessiva del lavoro.
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Per usufruire dei congedi legati alla nascita dei figli, i genitori devono presentare domanda al datore di lavoro e all'INPS. La presente Guida esamina gli adempimenti necessari.
Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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