
giovedì 08/01/2026 • 13:55
L’INPS, con Mess. 7 gennaio 2026 n. 72, comunica che sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo delle istanze relative all’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
redazione Memento
Con il Mess. 7 gennaio 2026 n. 72 l'INPS comunica che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'agevolazione prevista per i datori di lavoro agricolo (art. 222, c. 2, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Lo sgravio contributivo
Il decreto Rilancio, nel 2020, aveva previsto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I provvedimenti di diniego
Le motivazioni del rigetto sono indicate, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento, anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
L'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un'istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l'istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%.
Si precisa che in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Possibilità di presentare ricorso
Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame.
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