Per il periodo d'imposta 2026, la nuova legge di bilancio (art. 1 c. 10-12 L. 199/2025) prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% dell'ammontare delle erogazioni per lavoro dipendente relative a:
Oltre all'aliquota ridotta espressamente prevista, la natura sostitutiva dell'imposta porta con sé, ovviamente, anche un altro indiretto vantaggio sul calcolo dell'IRPEF ordinaria: le erogazioni non si cumulano con il reddito ordinario ai fini dell'IRPEF, la quale sarà, quindi, calcolata su un imponibile inferiore.
Requisiti e condizioni
La disposizione si applica ai lavoratori del settore privato (sono, comunque, previste analoghe misure anche nel settore pubblico, con riferimento al personale non dirigenziale e al trattamento economico accessorio). Requisito essenziale è che il beneficiario abbia percepito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Le somme sono assoggettabili all'imposta sostitutiva nel limite di 1.500 euro annui.
La nuova norma prevede espressamente, inoltre, che non concorrono al limite dei 1.500 euro annui le erogazioni di produttività o in forma di partecipazione agli utili erogate in esecuzione di accordi aziendali o territoriali, già destinatarie di una “propria” imposta sostitutiva, ridotta all'1% per gli anni 2026 e 2027, nel limite di 5.000 euro annui.
Sono, poi, esclusi dal perimetro della norma i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, destinatari, anche per l'anno 2026 (sebbene fino al 30 settembre), del trattamento integrativo già riconosciuto negli ultimi anni per il lavoro notturno e straordinario.
Necessità di chiarimenti
Tornando al limite dei 1.500 euro annui: trattandosi di norma fiscale, il limite dovrebbe essere applicato sulle erogazioni al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto deducibili ai fini fiscali. In tema, la nuova disposizione stabilisce che “restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente”. Non è chiaro, innanzitutto, come le ordinarie regole contributive, notoriamente indisponibili, possano essere in qualche modo influenzate “dai CCNL”, ferma restando la competenza in materia della “normativa [di legge] vigente”.
Il senso della disposizione necessita di chiarimenti ufficiali. Appare certo che la norma ribadisca che le erogazioni da assoggettare alla nuova imposta sostitutiva dovranno scontare anche la contribuzione previdenziale e assistenziale, forse per sottolineare il diverso approccio del legislatore rispetto alle mance nel settore turistico, anch'esse soggette ad imposizione sostitutiva ma espressamente escluse dalla base imponibile previdenziale e assistenziale. La nuova norma sottolinea espressamente che “non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria”.
Aspetti procedurali
La nuova norma stabilisce che l'imposta sostitutiva possa essere disapplicata dal sostituto d'imposta in presenza di una espressa rinuncia, in forma scritta, da parte del lavoratore. In mancanza di tale rinuncia e al ricorrere dei requisiti richiesti, dunque, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovrà essere automatica da parte del datore di lavoro-sostituto d'imposta.
Il sostituto ha, però, l'onere di conoscere il dato relativo al reddito dell'anno 2025. La norma stabilisce che, se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore accede alla tassazione di favore se attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo. Pertanto, anche alla luce della prassi dell'Agenzia delle Entrate per casi analoghi, è ragionevole presupporre che il datore di lavoro possa basarsi solo sulla propria CU nel caso in cui sia stato “l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente” (Circ. 26/E/2023). In caso contrario sarà necessario acquisire la dichiarazione scritta del lavoratore.
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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