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Dopo accesi dibattitti e numerose proroghe delle precedenti sanatorie, con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 82-101 L. 199/2025) è stata approvata la Rottamazione quinquies, ennesima definizione agevolata dei carichi tributari posti in riscossione.

Come per le precedenti edizioni, i contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito versando le imposte in origine dovute con stralcio integrale di sanzioni, interessi ed aggio.

La nuova sanatoria presenta però alcune importanti novità, tra cui meritano menzione:

  • L'estensione temporale dei debiti ammessi: sono incluse tutte le cartelle affidate all'Agenzia-Entrate e Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di una finestra temporale molto ampia potendo porre in rottamazione ben 23 anni di ruoli potenzialmente definibili con una platea imponente di debiti residui che comprende sia le partite recenti sia quelle molto risalenti. La scelta legislativa è chiaramente orientata ad ampliare la platea di debiti fino ad ora esclusi cercando contemporaneamente di favorire la pulizia dei ruoli storici e di ridurre il magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • La possibilità di dilazionare il pagamento del debito sino a 9 anni con un numero elevato di rate i cui importi saranno forse più sostenibili rispetto al passato: il comma 83 prevede un nuovo elemento di favore, mai previsto nelle precedenti rottamazioni con l'introduzione di un piano di ammortamento eccezionalmente lungo, ben potendo il contribuente optare per un pagamento rateale fino a 9 anni – laddove, nelle precedenti versioni il massimo orizzonte temporale consentito si era attestato ai 5 anni. Con la nuova definizione, quindi, si potrà passare ad un meccanismo quasi decennale (fino al 2035), assimilabile per durata ai piani di rateazione ordinari previsti dall'art. 19 DPR 602/73.

È importante, ricordare che il suddetto vantaggio temporale comporterà, di contro, un incremento del quantum dovuto a causa degli interessi di rateazione che sono stati previsti in misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

  • La natura dei controlli dai quali sono scaturiti i debiti rottamabili: il legislatore del 2026 ha introdotto anche un preciso limite applicativo escludendo dalla sanatoria i carichi derivanti dai c.d. controlli sostanziali e limitandola alle sole imposte dichiarate e non versate e corrette dall'A.F. con controlli automatizzati e formali.

Più precisamente, vi rientrano i debiti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72;
  • contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tutto ciò che esce da questo perimetro è escluso, anche se poi confluito in un ruolo posto in riscossione tramite cartella.

In questo modo il legislatore ha limitato la sanatoria ai debiti “di pagamento” evitando che la definizione diventi uno strumento per condonare, tra le altre, le sanzioni irrogate con contestazioni di natura sostanziale e trasfuse in avvisi di accertamento.

  • Rapporti con le precedenti sanatorie: sono ammessi alla nuova definizione agevolata anche coloro che hanno già aderito a una precedente rottamazione ma ne sono decaduti, purché i carichi in oggetto siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies. Sono invece esclusi i debiti che, seppur rientranti nell'ambito applicativo della nuova pace fiscale, sono già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, il contribuente non era ancora decaduto avendo versato tutte le rate dovute.
  • La possibilità per le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni.

Anche per la nuova rottamazione la mera presentazione della dichiarazione di adesione produrrà importanti conseguenze sulle attività esecutive di riscossione, tra cui:  

  • divieto di nuove azioni: a partire dalla data di presentazione, l'agente della riscossione non potrà avviare nuove procedure esecutive salvo quelle in stato “avanzato” e sarà inibita l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti a tale data; 
  • sospensione delle procedure in corso: le procedure esecutive già avviate non possono essere proseguite in attesa del perfezionamento della definizione agevolata;
  • sospensione del giudizio pendente: in ambito processuale, la presentazione di copia della dichiarazione di adesione comporta la sospensione del giudizio da parte del giudice, in attesa che la procedura di definizione si concluda con i relativi pagamenti
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73.

Il definitivo versamento del quantum dovuto determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese. Pertanto, la presentazione della domanda congela la situazione esecutiva, mentre il pagamento del dovuto la estingue definitivamente, a condizione che l'esecuzione non avesse già raggiunto un punto di non ritorno. Questo meccanismo garantisce al contribuente aderente una tutela immediata, subordinando però il beneficio definitivo al concreto adempimento degli obblighi di pagamento assunti.

Come nelle precedenti versioni, in merito alle cause di decadenza dalla definizione il comma 95 prevede che risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell'unica rata scelta per effettuare il pagamento o, per i pagamenti rateali, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

Come e quando aderire: gli step procedurali

I contribuenti che intendono fruire della nuova pace fiscale dovranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. In tale modulo il Contribuente potrà scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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