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mercoledì 31/12/2025 • 11:57

Fisco DALLE DOGANE

Illeciti doganali: modalità per effettuare il ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Dogane, con Circ. 30 dicembre 2025 n. 38, ha definito modalità operative uniformi a valere dal 1° gennaio 2026 in tema di ravvedimento operoso per illeciti doganali.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 38 del 30 dicembre 2025, interviene in modo organico sul tema del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, definendo modalità operative uniformi per contribuenti e uffici a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La circolare richiama il quadro sanzionatorio delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale, che rinviano ai D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 472/97, rendendo applicabili anche in ambito doganale gli istituti del sistema sanzionatorio tributario generale, tra cui appunto il ravvedimento operoso.

Una novità di rilievo riguarda la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione ridotta direttamente in dichiarazione doganale, in sede di rettifica o di presentazione tardiva, tramite l'indicazione dei codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell'importo complessivo dovuto a titolo di sanzione.

La circolare recepisce inoltre l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sul cosiddetto “ravvedimento frazionato”, ammettendo pagamenti in momenti diversi di tributo, interessi di mora e sanzione, a condizione che il tributo sia saldato integralmente prima della sanzione e che la misura della sanzione sia determinata in base alla data in cui questa viene effettivamente versata. 

Restano ferme le regole sul calcolo degli interessi, differenziati tra diritti di confine, legati al tasso BCE maggiorato di due punti, e altri diritti doganali, per i quali si applica il tasso legale con maturazione giornaliera.

Sul piano procedurale, la circolare precisa che il ravvedimento è un adempimento spontaneo che non richiede preventiva autorizzazione dell'ufficio; a quest'ultimo spetta il controllo successivo sulla correttezza degli importi versati. Il contribuente, una volta perfezionato il ravvedimento, dovrà darne comunicazione via PEC all'ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Le Direzioni Territoriali sono chiamate a vigilare sull'uniforme applicazione delle nuove disposizioni e a segnalare alla Direzione Dogane eventuali criticità interpretative o operative emerse nella fase di prima applicazione.

Fonte: Circ. AD 30 dicembre 2025 n. 38

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