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martedì 30/12/2025 • 06:00

Fisco DALLE DOGANE

CBAM: istruzioni per la fase definitiva

Dal 1° gennaio si passa alla fase definitiva per le importazioni dei prodotti interessati dal CBAM. L'Agenzia delle Dogane, con Circ. 24 dicembre 2025 n. 36/D, ha fornito alcune importanti indicazioni operative, introducendo nuovi adempimenti dichiarativi e sottolineando la necessità di ottenere la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Al via la fase definitiva del CBAM

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 24 dicembre 2025 n. 36/D, ha pubblicato le prime fondamentali istruzioni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla fase definitiva del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che, da ottobre 2023, impone agli operatori unionali l'osservanza di specifici obblighi dichiarativi e di rendicontazione delle emissioni di carbonio incorporate nelle merci ad alto impatto ambientale, come ferro, ghisa, acciaio, cemento, alluminio, idrogeno ed energia elettrica.

A partire dal 1° gennaio 2026, avrà inizio la fase definitiva del meccanismo. Gli importatori dovranno rispettare una serie di adempimenti volti a ridurre le emissioni globali e a garantire un prezzo del carbonio alle importazioni equivalente a quello sostenuto dai produttori UE.

Il documento fornisce alcune indicazioni sulla portata applicativa della normativa unionale, specificando che, a partire dalla fase definitiva, saranno soggetti al meccanismo soltanto gli importatori che, nel corso dell'anno civile, introdurranno nell'Unione europea merce CBAM di massa netta complessiva pari o superiore a 50 tonnellate.

La circolare chiarisce che le merci importate sono considerate originarie dei Paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziale (art. 59 Cdu) e che, ai fini CBAM, l'importatore è la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome e per proprio conto. Se la dichiarazione è presentata da un rappresentante doganale indiretto, si considera importatore il soggetto per conto della quale tale dichiarazione è stata presentata.

Obbligatorio ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

L'adempimento più importante richiesto agli operatori unionali è quello relativo allo status di dichiarante CBAM autorizzato. Con la fase definitiva, tale qualifica diventa fondamentale, poiché rappresenta l'unico strumento attraverso il quale i soggetti che non rientrano nella soglia minima di esenzione del meccanismo potranno importare prodotti CBAM.

Sotto questo profilo, la circolare 36/D chiarisce due punti fondamentali. In primo luogo, l'Agenzia delle Dogane precisa che il rappresentante doganale indiretto che sceglierà di operare come dichiarante CBAM dovrà ottenere la relativa qualifica anche se l'importatore rappresentato è esentato dagli obblighi CBAM. In secondo luogo, il documento specifica che l'importatore che opera per proprio conto, pur risultando inizialmente esentato perché sotto soglia, sarà comunque tenuto a presentare la domanda di autorizzazione nel momento in cui preveda di superare la soglia unica basata sulla massa netta di merce importata.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la possibilità, per gli operatori che superano la soglia di esenzione delle 50 tonnellate annue, di continuare a importare temporaneamente merci soggette al CBAM, a condizione che presentino, entro il 31 marzo 2026, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione. Dal 1° gennaio 2026, pertanto, gli operatori sopra soglia potranno proseguire momentaneamente l'attività di importazione di prodotti CBAM, purché presentino la domanda di autorizzazione entro fine marzo.

È molto importante, dunque, che gli operatori che prevedono di superare la soglia minima di esenzione si attivino per rispettare i termini stabiliti dall'Agenzia delle Dogane. In un'ottica di semplificazione e accelerazione del procedimento, la circolare 36/D precisa che, nella domanda di autorizzazione, potrà essere indicato il proprio numero di autorizzazione AEO, che consentirà una più rapida istruttoria da parte dell'Autorità competente.

Indicazioni operative per la compilazione delle dichiarazioni

La circolare, inoltre, rende nota la pubblicazione dei nuovi codici documento che dovranno essere inseriti nelle dichiarazioni doganali dagli importatori di merce CBAM per garantire il corretto funzionamento del sistema.

In particolare, l'Agenzia delle Dogane ha previsto un codice dedicato ai soggetti già in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, che dovrà essere indicato nella dichiarazione di importazione e al quale dovrà fare seguito il relativo codice autorizzativo del dichiarante.

Diversamente, per i soggetti che non sono ancora in possesso della qualifica o rientrano nei limiti di esenzione previsti dal regolamento CBAM, sono stati aggiunti una serie di codici che identificano la tipologia di deroga o esenzione di cui l'importatore intende avvalersi. Qualora, per esempio, un soggetto intenda importare beni CBAM, ma ritenga di non introdurre nel corso dell'anno civile prodotti CBAM per una massa complessiva superiore a 50 tonnellate, sarà necessario indicare nella dichiarazione doganale il codice “Y137”.

Gli importatori che, invece, risultano al di sopra della soglia di esenzione e, alla data del 31 marzo 2026, hanno già presentato la propria richiesta di autorizzazione, potranno temporaneamente importare merce CBAM indicando nella dichiarazione doganale il codice “Y238”.

Monitoraggio della conformità alle prescrizioni CBAM

La circolare in commento, infine, invita gli Uffici territoriali dell'Agenzia al rispetto degli obblighi previsti, fornendo indicazioni volte a semplificare il monitoraggio delle violazioni e a velocizzare la comunicazione con le istituzioni coinvolte. Nello specifico, gli Uffici dell'Agenzia delle dogane sono tenuti a impedire l'importazione delle merci non consentite, avvertendo immediatamente il Ministero dell'Ambiente, ossia l'Autorità competente per la vigilanza sul rispetto della normativa CBAM e per l'adozione delle eventuali sanzioni amministrative.

L'Agenzia delle Dogane invita, inoltre, tutti gli operatori dell'Unione Europea a conformarsi alle istruzioni della Commissione europea, tenendo conto del costante monitoraggio e della sorveglianza esercitati dai servizi competenti della stessa Commissione.

Fonte: Circ. AD 24 dicembre 2025 n. 36/D

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