
mercoledì 31/12/2025 • 03:00
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, pubblicata nella GU del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42) introduce rilevanti novità in ambito pensionistico, come il silenzio-assenso per la devoluzione del TFR alla previdenza complementare e il blocco dell'aumento dell'età pensionabile. Per i lavoratori sono previste detassazioni su rinnovi contrattuali, premi di risultato e straordinari.
Premessa
La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) configura una manovra di finanza pubblica che si colloca nel quadro di un rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio. L'intervento non determina un incremento del disavanzo e si inserisce in una traiettoria di gestione sostenibile delle risorse pubbliche, in linea con il percorso di progressivo risanamento dei conti avviato negli anni precedenti. La Manovra individua quale asse portante il rafforzamento del potere d'acquisto dei redditi più bassi e del ceto medio, attraverso una riduzione della pressione fiscale su famiglie e lavoro dipendente, affiancando a tali obiettivi misure selettive di sostegno al sistema produttivo, con particolare attenzione alle esigenze di competitività e stabilità delle imprese.
In tale contesto l'analisi che segue è dedicata all'esame delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza, nonché delle misure che risultano idonee a produrre effetti positivi e diretti sulle condizioni economiche e occupazionali dei lavoratori. L'esposizione delle singole tematiche è condotta secondo un rigoroso ordine numerico, coerente con la struttura della disposizione normativa, con espresso riferimento ai commi di volta in volta rilevanti, che vengono pertanto indicati preliminarmente rispetto a ciascun argomento oggetto di analisi.
Art. 1, c. 7 - Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali
Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, il c. 7 dispone che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Art. 1, c. 8-9 - Disposizioni sulla tassazione dei premi di risultato
I c. 8 e 9 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative Addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva a 1 punto percentuale e l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi. Resta fermo che l'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Art. 1, c. 10-11 - Imposta sostitutiva per i lavoratori del settore privato su talune maggiorazioni e indennità
Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
Tali misure sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.
Art. 1, c. 14 - Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica
Il c. 14 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, il Legislatore modifica in tal senso l'art. 51, c. 2, lett. c), TUIR, che prevede che non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato da 8 a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Art. 1, c. 18-21 - Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Ai c. 18-21 si prevede una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Più nel dettaglio, viene prevista una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Inoltre, il c. 19 prevede che il tale trattamento integrativo si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.
Art. 1, c. 153-155 - Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, viene previsto il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di persona non dirigenziale - e con riferimento a omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. La novella demanda a un DM la determinazione delle misure attuative, nell'ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028.
Art. 1, c. 156-157 - Lavoro occasionale e contratto di rete in agricoltura
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, c. 344-354, L. 197/2022). La novella introdotta all'art. 1, c. 156, pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025. Il successivo c. 157, invece, apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto. Più nel dettaglio, la disposizione in commento interviene sull'art. 1-bis, c. 3, DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso c. 3 nel quale è specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.
Art. 1, c. 162 e 163 - Ape sociale
Il Legislatore, con le disposizioni di cui al c. 162 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 la disciplina in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si dispone l'applicazione delle norme che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale - di cui di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, c. 165, L. 205/2017 - anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031. Ai sensi del c. 163, il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Art. 1, c.164-174 - Ammortizzatori sociali
I c. da 164 a 174 prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA, il trattamento straordinario d'integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l'attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché per le imprese d'interesse strategico nazionale. La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili.
Art. 1, c. 176 - Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI
Il c. 176 modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità. L'erogazione della prestazione di avviene in 2 rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.
Art. 1, c. 179 - Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio
Si pone a regime, dal 2026, l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, incremento già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025. In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l'importo dell'incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.
Art. 1, c. 185-193, 197 e 198 - Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici
Il Legislatore interviene in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni 2 anni, in relazione all'evoluzione della speranza di vita, con apposito Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Premesso che, in base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027, i suddetti commi dispongono che tale incremento è applicato nella misura di 1 solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di 3 mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. L'incremento non sarà inoltre applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti). Si prevede altresì che per il personale delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici, compresi quelli di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente - comprensiva del relativo incremento di tre mesi - e che, in base a quanto disposto dal c. 198, tale termine dilatorio per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell'incremento di 3 mesi dell'età pensionabile.
Art. 1, c. 194 - Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato
La misura estende l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Si ricorda che l'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.
Art. 1, c. 203 - Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS
Il c. 203 modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell'INPS. Resta fermo che l'obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati a una forma di previdenza complementare. La prima modifica concerne il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l'obbligo si applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 50. La novella prevede che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell'ambito dell'obbligo anche i datori che raggiungano o superino - o abbiano raggiunto o superato - la suddetta soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina finora vigente per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. L'effetto della suddetta novella, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. La novella, inoltre, prevede, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell'anno precedente all'anno di volta in volta in corso).
Art. 1, c. 204-205 - Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato
Il c. 204 modifica la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle modalità di conferimento tacito o automatico - cd. silenzio-assenso - alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati (silenzio-assenso i cui effetti vengono ora ampliati, con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore) e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare. Il c. 205 dispone che le suddette novelle di cui al c. 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.
Art. 1, c. 206 e 207 - Misura d'integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli
Il c. 206 reca novelle all'art. 1, c. 219, della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione di quanto ivi disposto, in riferimento alla misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Il c. 207 della disposizione prevede, nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto, il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con 2 figli - e sino al compimento del 10° anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.
Art. 1, c. 210-213 - Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici
Viene previsto il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi; la durata dell'esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Art. 1, c. 214-218 - Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti
Il c. 214 dispone che, fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al c. 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo c. 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il c. 216 demanda a un DM, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell'esonero.
Art. 1, c. 219 e 220 - Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni
Il Legislatore estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al 14° anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al 12° anno. Inoltre, viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori). La novella eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.
Art. 1, c. 221 - Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo
Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, la novella in commento interviene sull'art. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, aggiungendo, dopo il c. 2, un ulteriore c. 2-bis, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore - assunti a tempo determinato al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al 1° anno di età del bambino.
Art. 1, c. 227 - Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria d'interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione pone le basi per la costruzione di un sistema di sostegni, tutele e servizi adeguati che possa supportare concretamente i caregiver familiari, a partire da quelli familiari conviventi e prevalenti, e si inserisce nel contesto delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. 18/2009.
Fonte: L. 30 dicembre 2025 n. 199 (GU 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42)
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