
mercoledì 31/12/2025 • 06:00
Non fa fede il saldo contabile comunicato dalla banca nella dichiarazione di sussistenza per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione,poiché si dovrà tener conto del saldo reale, qualora siano state compiute operazioni sul conto corrente, quali prelevamenti, prima del decesso del de cuius (Risp. AE 23 dicembre 2025 n. 318).
Base imponibile: quali crediti sono compresi nell'attivo ereditario?
Analizzando l'art. 1 c. 1 D.Lgs. 346/90 (cd. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, la cui determinazione è rimessa alla previsione contenuta nell'art. 7 in base al quale le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
In generale, secondo l'art. 8 c. 1 D.Lgs. 346/90, il valore complessivo netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato ai sensi degli artt. da 14 a 19.
Con particolare attenzione ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'art. 18 del TUSD prevede che la base imponibile è determinata assumendo, per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati. Quindi, per i crediti fruttiferi, quali, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
Più nel dettaglio, il contratto di conto corrente bancario è disciplinato dall'art. 1852 c.c. il quale dispone che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito. Tale norma si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito si elidono progressivamente e automaticamente attraverso la compensazione delle operazioni attive e passive. Sul tema è intervenuta la Cass. 1846/1998, la quale, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'art. 1823 c.c.), ha ribadito che le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa. Al contempo, hanno proseguito i giudici di legittimità, qualora si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini dell'identificazione del saldo finale – diverso da quello c.d. disponibile – che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.
Da ciò ne deriva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
Al contempo, va sottolineato che in tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9 c. 2 D.Lgs. 346/90 - che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" - non è applicabile al denaro depositato su conto corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (art. 1834 c.c. e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si attaglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 D.Lgs. 346/90 (Cass. 21901/2020).
Interpello 318/2025
Un soggetto, in qualità di erede, presentava istanza ad interpello all'Agenzia delle entrate chiedendo se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con particolare riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: a) il saldo effettivo risultante alla data e ora del decesso della de cuius, tenendo conto di un prelevamento bancomat eseguito dall'erede quando la de cuius era ancora in vita, con data di valuta però al giorno del decesso, oppure b) il saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva.
L'erede ha fatto poi presente che la banca, proprio nella dichiarazione di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione, ha indicato un importo di saldo del c/c che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui si è verificato il decesso. Da qui poi, a parere dello stesso, ai fini dell'imposta di successione, il saldo attivo di conto corrente bancario dovrà essere determinato assumendo il saldo effettivamente esistente alla data del decesso, includendo anche le operazioni di prelievo eseguite prima del decesso con data valuta anteriore o coincidente al decesso, anche se contabilizzate dalla banca in data successiva alla morte.
L'Agenzia delle entrate, nel rispondere al quesito sottopostole, con la risposta n. 318 del 23 dicembre 2025 ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenente alla defunta, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso. Di conseguenza, l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta dev'essere conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
Quindi l'erede potrà sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius prima del suo decesso.
Fonte: Risp. AE 23 dicembre 2025 n. 318
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