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martedì 23/12/2025 • 14:41

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario: base imponibile

In successione, il saldo del conto corrente da dichiarare deve riflettere le operazioni concluse prima del decesso e non il solo saldo contabile giornaliero comunicato dalla banca. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 23 dicembre 2025 n. 318.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 318 del 23 dicembre 2025, chiarisce che, ai fini dell'imposta di successione sui conti correnti bancari fruttiferi, rileva il saldo effettivo alla data del decesso, comprensivo delle operazioni perfezionate prima della morte, anche se contabilizzate dalla banca in un momento successivo.

Nel caso di specie, il de cuius aveva effettuato un prelievo bancomat di 60 euro il giorno del decesso, con valuta coincidente ma contabilizzazione successiva. L'Agenzia conferma che tale somma non va inclusa nell'attivo ereditario, perché il prelievo si è perfezionato con la consegna del denaro al cliente prima della morte. L'erede potrà quindi sottrarre il prelievo dal saldo indicato nella lettera di sussistenza ai fini della dichiarazione di successione.

Si ricorda che l'imposta di successione si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 346/90, ed è calcolata sul valore complessivo netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione.

Per i crediti fruttiferi, come i saldi attivi di conti correnti bancari, l'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 346/90 stabilisce che la base imponibile è data dall'importo del credito con gli interessi maturati fino al giorno del decesso. 

Sul piano civilistico, il conto corrente bancario è regolato dall'art. 1852 c.c., in base al quale il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito; le operazioni attive e passive si compensano progressivamente nel saldo.

La Cass. 1846/1998 ha precisato che, in caso di scioglimento del conto, per individuare il saldo finale esigibile bisogna considerare le operazioni effettivamente perfezionate, a prescindere dalla loro annotazione contabile: le registrazioni hanno mera funzione dichiarativa. 

Applicando tali principi, la risposta n. 318 conferma che, in successione, il saldo del conto corrente da dichiarare deve riflettere le operazioni concluse prima del decesso, e non il solo saldo contabile giornaliero comunicato dalla banca.

Fonte: Risp. AE 23 dicembre 2025 n. 318

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