La riscossione nei rapporti tra sostituto e sostituito
In materia di riscossione, l'art. 35 DPR 602/73, rubricato Solidarietà del sostituto di imposta, prevede che “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido…”.
Il caso giurisprudenziale
Ad un contribuente veniva notificata dall'agente della riscossione una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a cui era sotteso un avviso di accertamento. L'atto impositivo era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a ristretta base azionaria (srl, unipersonale) - di cui il contribuente era l'unico socio con quota di partecipazione al 100% - per non avere la stessa né operato né versato le ritenute. L'Ufficio, stante il disposto del citato art. 35, aveva proceduto con l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti sia nei confronti della società che del coobbligato. Quest'ultimo, con il ricorso, eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione in quanto non gli era mai stato notificato l'atto presupposto, ovvero il già citato avviso di accertamento, né l'intimazione di pagamento ex art. 50 della medesima disciplina sulla riscossione. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata alla sola società non rendeva illegittimo il procedimento – e la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – motivando che non esisterebbe alcuna disposizione che richieda di notificare l'avviso di accertamento a un soggetto diverso da quello accertato. Da ciò la Corte di primo grado ne faceva discendere la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente iscrizione di ipoteca.
Lo “ius receptum”
Nel decidere di riformare la sentenza in senso favorevole al contribuente, i giudici d'appello hanno ricordato i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 16412 del 25 luglio 2007) secondo cui: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie la cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie l'avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. Applicando tali principi al caso concreto, gli interpreti hanno, quindi, messo in evidenza la “contraddizione in termini” del primo Giudice dal momento che, da un lato, aveva osservato come il contribuente fosse “coobbligato in solido” ma, dall'altro lato, non aveva il diritto di vedersi notificare l'atto impositivo da cui originava la pretesa erariale, poi sfociata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. I giudici d'appello hanno, quindi, concluso per la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato poiché l'atto contente la pretesa impositiva non era mai stato notificato al contribuente-ricorrente e neppure alcun atto successivo di intimazione di pagamento o di messa in mora; ciò, ha affermato a chiare lettere la Corte, «ha impedito al contribuente di poter esercitare il proprio costituzionalmente garantito diritto di difesa».
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Raimondo D'antonio
- Avvocato TributaristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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