
sabato 27/12/2025 • 06:00
La campagna dei dichiarativi 2026 è iniziata ufficialmente con la pubblicazione delle bozze dei nuovi Modelli che recepiscono le principali novità in tema di detrazioni, crediti d'imposta, indennità per i lavoratori dipendenti, tassazione delle mance e delle plusvalenze da cripto-attività.
Le bozze dei Modelli dei Redditi PF, 730 e CU 2026, pubblicati dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 19 dicembre 2025, recepiscono le novità che, dal 2025, interessano le detrazioni di lavoro dipendente e per i familiari a carico, le detrazioni per oneri, nonché nuovi crediti d'imposta per coloro che acquistano o prendono in locazione immobili in Comuni montani. È riconosciuta, altresì, una somma esente da imposizione per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20.000 euro ed è stata eliminata la soglia d'esenzione di 2.000 euro per la tassazione delle plusvalenze da cripto-attività.
Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Nell'ambito del Modello 730, Redditi PF e CU 2026, rimane confermata la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito per le aliquote IRPEF che, anche per il periodo d'imposta 2025, sono le seguenti:
Ulteriore conferma riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, con l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni ed assegni ad esse equiparati) e, per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Rimane, altresì, confermato il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.
Diversamente, sono state abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. Pertanto, la detrazione per i figli a carico spetta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto, d'età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni e i figli d'età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata (art. 3 L. 104/92).
Relativamente alle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, le stesse spettano solo in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente. Tali detrazioni, inoltre, non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero.
Indennità per i lavoratori dipendenti
Tra le principali novità che interessano il Modello 730, Redditi PF e CU 2026, è previsto il riconoscimento, per l'anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro, di una somma variabile fino a 960 euro che non concorre alla formazione del reddito medesimo, ai sensi dell'art. 1 c. 4 L. 207/2024.
La suddetta somma è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro (art. 1 c. 6 L. 207/2024), d'importo pari:
Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025 che rispettano determinate condizioni, inoltre, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data d'assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Detrazioni per oneri
Nell'ambito delle detrazioni per oneri, dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR, sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.
Per quanto concerne le detrazioni per oneri, le principali novità sono esposte nella tabella che segue.
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Detrazione |
Cosa cambia dal 2025 |
|---|---|
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Spese per la frequenza di istituti scolastici |
Viene incrementato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione. |
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Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
Per le spese documentate sostenute nell'anno 2025, la detrazione spetta nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |
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Spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida |
L'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro. |
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Superbonus |
Alle spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, si applica la percentuale di detrazione del 65%, salve specifiche eccezioni. |
Crediti d'imposta per locazione/acquisto in Comuni montani
I nuovi modelli recepiscono alcune novità anche in tema di crediti d'imposta, introdotti dalla L. 131/2025 per favorire il ripopolamento dei Comuni in montagna. Nello specifico, ai dipendenti di strutture sanitarie e scuole di montagna che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile/ dell'ammontare annuale del finanziamento e l'ammontare di 2.500 euro (art. 6 e 7).
Nel caso di persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno d'età nell'anno dell'accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, stipulato dopo il 20 settembre 2025, viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed ubicata in un Comune di montagna, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili e commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso (art. 27 L. 131/2025).
Cripto-attività, rivalutazione dei terreni e tassazione mance
In tema di plusvalenze da cripto-attività, si segnala l'eliminazione della soglia d'esenzione pari a 2.000 euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, nonché la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore d'acquisto, il valore esistente in tale data.
Ulteriore precisazione dev'essere fatta relativamente alla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni, essendo stata confermata a regime l'agevolazione fiscale. Pertanto, per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, di rivalutare il costo o valore d'acquisto tramite versamento d'imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18%.
Da ultimo, i Modelli 730, Redditi PF e CU 2026, recepiscono per l'anno 2025 le novità in tema di mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione. La tassazione sostitutiva, infatti, può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva, i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell'anno d'imposta precedente.
Fonte: Bozze Mod. Redditi PF, 730 e CU 2026
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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