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martedì 23/12/2025 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Modello IVA 2026: novità per società di comodo e servizi di logistica

Le principali novità del Modello di dichiarazione IVA relativo all'anno 2025, pubblicato in bozza, riguardano il quadro VA, in cui le società di comodo devono esclusivamente segnalare la condizione di non operatività, nonché i quadri VE e VJ, in cui vanno esposte le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica .

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza del modello di dichiarazione IVA relativa all'anno 2025, con le relative istruzioni, che – una volta approvato con provvedimento dell'Agenzia – dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Società di comodo

In attuazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 7137/2025, il rigo VA15 della dichiarazione IVA deve essere barrato esclusivamente per segnalare la condizione di non operatività ai sensi dell'art. 30 L. 724/94, secondo cui le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali ad alcune attività patrimoniali.

I giudici di legittimità hanno affermato che il citato art. 30 L. 724/94, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA per le società con ricavi o proventi inferiori ad una determinata soglia, si pone in contrasto con l'art. 167 Dir. 2006/112/CE e deve essere, quindi, disapplicato in conformità ai principi espressi dalla Corte europea nella causa C-341/22 del 7 marzo 2024.

Pertanto, nel rigo VA15 della dichiarazione IVA relativa al 2025 non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta, in via generale, il divieto di detrazione dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione e, in via eccezionale, la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all'importo risultante dal c.d. “test di operatività”.

Correlativamente, nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l'attestazione di operatività, mentre, riguardo al prospetto IVA 26/PR, che contiene i quadri relativi all'IVA di gruppo:

  • nella Sezione 1 del quadro VS deve essere barrata la casella del campo 4 per segnalare la condizione di non operatività, senza dover più specificare la durata della qualifica di società di comodo;
  • il rigo VW21, nel quale va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite da ciascuna società del gruppo che risulti di comodo, è stato eliminato.

Prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica

Nelle more dell'autorizzazione comunitaria, con la quale il Consiglio europeo dovrà eventualmente concedere il “via libera” all'applicazione del meccanismo del reverse charge previsto dall'art. 17 c. 6 lett. a-quinquies) DPR 633/72, l'art. 1 c. 59-63 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha stabilito che, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento della relativa IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

A livello dichiarativo:

  • nel rigo VE38 sono stati introdotti i nuovi campi 2 e 3, che devono essere utilizzati per indicare, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta relativi alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, nel caso di applicazione del regime opzionale (l'imposta è versata dal committente con il codice tributo “6045” istituito dalla risoluzione n. 47/E/2025);
  • il quadro VJ, ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, è stato suddiviso in due sezioni, di cui la prima è relativa alle operazioni passive oggetto di reverse charge o di split payment, mentre la seconda – composta dal solo rigo VJ30 – è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

Fonte: Bozza modello IVA

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