
venerdì 19/12/2025 • 06:00
Il 31 dicembre 2025 scadono i termini di notifica per gli accertamenti per i Modelli Redditi, IRAP e IVA 2020 (annualità 2019), nonché per i Modelli Redditi, IRAP e IVA 2018 (annualità 2017) nei casi di omessa presentazione di questi ultimi. Alcune fattispecie, tuttavia, determinano la proroga dei termini.
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In materia di imposte sui redditi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (art. 43 DPR 600/73).
Un termine più ampio è, invece, previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla. In presenza di tali fattispecie, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione medesima avrebbe dovuto essere presentata.
I termini suindicati, trovano applicazione anche per gli avvisi di accertamento e rettifica relativi all'IVA, ai sensi dell'art. 57 DPR 633/72.
Pertanto, in applicazione delle disposizioni appena sopra esposte, il 31 dicembre 2025 scadono i termini per la notifica degli atti di accertamento sul modello Redditi, IRAP e IVA 2020 relativi al periodo d'imposta 2019, nonché, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del modello Redditi, IRAP e IVA 2018 relativi al periodo d'imposta 2017.
Stop alla proroga dei termini di 85 giorni
I termini di notifica degli avvisi di accertamento ordinari, nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dall'art. 67 DL 18/2020. T...
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Francesco Verderosa
- Dottore Commercialista, Tributarista, PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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