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lunedì 22/12/2025 • 12:07

Lavoro DALL'INPS

Dimissioni per fatti concludenti: al lavoratore non spetta la NASPI

L’INPS, con Circ. 22 dicembre 2025 n. 154, torna sul tema delle dimissioni per fatti concludenti (art. 19 L. 203/2024) ribadendo che si tratta di una procedura facoltativa per il datore di lavoro e specificando che, in tal caso, il lavoratore dimissionario non ha diritto a percepire la NASPI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro.

a cura di

redazione Memento

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Premessa

L' art. 19 L. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), ha integrato l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis, che testualmente dispone: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

La disposizione introduce, pertanto, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI.

Dimissioni per fatti concludenti: procedura obbligatoria o facoltativa?

Rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la “procedura” di cui all'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.  

La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro.

Si fa presente che in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione “FC - dimissioni per fatti concludenti”.

Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti” è precluso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Se, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro è per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere alla NASPI.

Rapporto tra dimissioni per fatti concludenti e dimissioni del lavoratore per giusta causa

Se successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura delle dimissioni per fatti concludenti il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l'assicurato può accedere alla NASPI.

Fonte: Circ. INPS 22 dicembre 2025 n. 154

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