
sabato 20/12/2025 • 06:00
Un emendamento al DDL Bilancio 2026 rimodula gli artt. 95 e 96, ridefinendo nuovi tetti per il credito d'imposta ZES Unica con un'integrazione del 14,6189% per chi ha già presentato comunicazione nel 2025. Novità sostanziali riguardano anche il settore agricolo, con percentuali di fruizione ricalibrate e una proroga degli incentivi per tutto il 2026. Resta fermo il divieto di cumulo con "Transizione 5.0".
Il nuovo assetto degli incentivi per il Mezzogiorno: analisi dell'emendamento governativo
L'emendamento governativo n. 4.1000 al DDL Bilancio 2026 prevede importanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica (Zona Economica Speciale), con l'intento principale di allocare retroattivamente ulteriori risorse al beneficio fiscale per gli investimenti effettuati nel 2025, per i quali, come noto, il credito effettivamente fruibile è risultato inferiore a quello teoricamente spettante, attestando in una percentuale del 60,3811% in accordo al Provv. AE 12 dicembre 2025 n. 570046.
L'emendamento governativo in questione prevede inoltre un'iniezione di risorse anche con riguardo al credito d'imposta ZES Unica per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.
L'integrazione del credito d'imposta per la ZES Unica
La prima novità riguarda le imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 essenziale per accedere al credito d'imposta ZES Unica per gli investimenti 2025. Per tali soggetti, come detto, l'emendamento, proponendo l'inserimento del nuovo comma 10-bis all'art. 95 del DDL Bilancio 2026, prevede il riconoscimento di un ulteriore percentuale del credito d'imposta richiesto ma non fruibile per via dell'esaurimento delle risorse statali inizialmente allocate.
In particolare, la misura di questo incremento è fissata al 14,6189% dell'ammontare del credito già richiesto.
Come accedere alle nuove risorse
Le imprese dovranno presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato art. 38 DL 19/2024.
Entro il 16 febbraio 2026 sarà emanato uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in cui verranno definiti gli elementi informativi da indicare in questa nuova comunicazione e le modalità di trasmissione. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del nuovo comma 10-bis, sommato al credito già ottenuto, non può superare evidentemente quello emergente dalla dichiarazione integrativa inviata entro il 2 dicembre 2025.
L'utilizzo del nuovo credito
Il contributo di cui al comma 10-bis è utilizzabile nell'anno 2026 a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, come sempre esclusivamente in compensazione in F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (non trovano i limiti di euro 250.000 annuali per compensazione d'imposta agevolativi riportati nel quadro RU).
Il paletto della "Transizione 5.0"
Un punto fondamentale chiarito dal testo è l'incompatibilità con altre misure di favore. Il credito d'imposta supplementare spetta solo a condizione che, per gli stessi investimenti oggetto della comunicazione, non sia stato riconosciuto il credito d'imposta relativo al piano Transizione 5.0. Il legislatore vuole evitare fenomeni di "over-compensation" (sovracompensazione), obbligando le imprese a scegliere il binario agevolativo più conveniente.
Focus Agricoltura: ricalcolo delle percentuali e proroga al 2026
Come anticipato, l'emendamento non trascura il settore primario, intervenendo sull'articolo 96 del DDL Bilancio. Qui la tecnica legislativa si fa più complessa, andando a rideterminare le percentuali di fruizione che erano state precedentemente fissate con il Provv. AE 12 dicembre 2025 n. 570047.
Le nuove aliquote di riparto per il settore agricolo sono così distribuite:
Queste cifre sostituiscono le precedenti (rispettivamente 15,2538% e 18,4805%), segnando un netto cambio di passo . A differenza del credito d'imposta ZES Unica generale, per il settore agricolo non è richiesta una nuova istanza per ottenere l'applicazione delle nuove percentuali, semplificando notevolmente l'iter per le aziende del comparto.
Ancora più rilevante è la proroga dell'agevolazione. L'emendamento estende la validità degli incentivi per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2026. Questa estensione temporale permette una pianificazione a lungo termine per le aziende agricole, che spesso devono fare i conti con cicli stagionali e tempi di installazione dei macchinari piuttosto lunghi. Il governo ha inoltre annunciato che verranno fissati a breve anche i termini per la presentazione delle relative comunicazioni per questa nuova finestra temporale.
Considerazioni strategiche per le imprese
L'intervento governativo delinea una strategia di "respiro corto ma intenso": da un lato si aumenta la percentuale di aiuto per chi ha già investito, dall'altro si pongono scadenze molto ravvicinate per l'utilizzo dei fondi (tutto deve esaurirsi entro la fine del 2026).
Per i consulenti fiscali e i CFO, la sfida sarà duplice:
In conclusione, la ZES Unica si conferma il pilastro della politica industriale per il Mezzogiorno, ma la sua applicazione richiede una precisione chirurgica nella gestione degli adempimenti burocratici e una visione chiara delle diverse opzioni agevolative messe in campo dal bilancio statale.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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