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I lavoratori hanno la possibilità di aderire ad un fondo pensione al fine di integrare la pensione erogata dal sistema pubblico. A seconda della loro condizione lavorativa possono scegliere tra le seguenti tipologie di fondi pensione:

  • negoziali o chiusi: specifici per CCNL e quindi possono aderirvi solo i lavoratori appartenenti ad un'azienda che applica quello specifico contratto collettivo;
  • aperti: istituiti da banche, sgr, imprese di assicurazione e possono aderire tutti i lavoratori, indipendentemente da categoria, contratto collettivo o azienda;
  • individuali: creati attraverso la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, possono aderire tutti i soggetti indipendentemente dalla loro condizione di lavoratori.

L'adesione a una forma pensionistica complementare realizzata tramite il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non comporta automaticamente obblighi contributivi ulteriori a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro: il versamento di una contribuzione aggiuntiva si verifica allorquando vi siano esplicite previsioni della contrattazione collettiva ovvero da accordi individuali.

Lavoratori autonomi

In caso, invece, di lavoratori autonomi l'ammontare della contribuzione è determinata liberamente dagli stessi.

Tali contributi sono deducibili dal reddito complessivo, in particolare, l'art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005, prevede la deducibilità per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui. Tale limite considera i contributi versati direttamente dal lavoratore, le quote accantonate dal datore di lavoro e i contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico. Anche qualora si aderisca contemporaneamente a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.164,57 euro annui.

Un'eccezione a tale limite è stabilita dall'art. 8 c. 6 D.Lgs. 252/2005 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, ai quali è consentito, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre, dal reddito complessivo, contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni ai fondi di previdenza complementare, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 annui. Pertanto, in questi casi, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro.

Risparmio fiscale

La deducibilità delle quote di contribuzione versata al fondo pensione permettono all'aderente di ottenere un risparmio fiscale pari alla propria aliquota IRPEF marginale. Se la capienza IRPEF non è sufficiente i contributi verranno dedotti parzialmente. 

Il risparmio fiscale, però, non si esaurisce solo con la deducibilità della contribuzione in costanza di versamento, ma la scelta di adesione alla previdenza complementare produce un regime fiscale favorevole anche sulle prestazioni del fondo pensione, in rendita o capitale.

Sull'ammontare accantonato costituito dai contributi dedotti e dall'eventuale TFR versato, viene applicata un'imposta sostitutiva del 15%, decisamente vantaggiosa rispetto alla tassazione separata applicata al trattamento di fine rapporto lasciato in azienda.

In aggiunta, tale aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successivo al 15esimo, con uno sconto massimo del 6%: ai soggetti che partecipano a una forma pensionistica per 35 anni, verrà applicata un'imposta del 9%.

Contributi non dedotti

Qualora vengano versati contributi oltre il limite annuo di 5.164 euro, permane entro tale soglia il beneficio fiscale della deducibilità, mentre la parte eccedente costituisce i cosiddetti “contributi non dedotti“.

Tali contributi non perdono il diritto all'esenzione fiscale, ma lo stesso viene posticipato al momento dell'erogazione della pensione integrativa, a condizione però che l'iscritto abbia comunicato al fondo l'importo non dedotto.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dei versamenti, attraverso la procedura tipica di ogni fondo, questo permette di esentare da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione da parte del fondo l'ammontare di queste quote ai sensi dell'art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005.

L'aderente può individuare l'importo dei contributi non dedotti all'interno della Certificazione Unica per chi non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e beneficia delle deduzioni applicate in busta paga, oppure all'interno del modello 730 per chi invece effettua la dichiarazione.

La comunicazione dei contributi non dedotti è un onere a carico dell'aderente in quanto il fondo pensione non può automaticamente ed autonomamente la possibilità di escludere questi contributi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesca Zucconi

- Consulente del Lavoro in Pavia

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