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È scaduto ieri, 16 dicembre 2025, il termine di pagamento del saldo IMU 2025 per la generalità dei soggetti passivi e del secondo acconto 2025 per gli enti non commerciali (si rammenta che il mondo del no profit versa il 16 giugno, il 16 dicembre e procede al conguaglio l'anno successivo versando l'eventuale restante dovuto entro il 16 giugno).

Nel caso sia stato completamente mancato l'appuntamento di ieri, ovvero sia stato effettuato un versamento minore del dovuto, è possibile rimediare versando la differenza maggiorata di interessi legali e sanzioni determinate secondo l'istituto del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso, come noto, è stato introdotto ed è disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 472/97, oggi innovato dall'art. 3 del decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024).

Prima dell'efficacia delle innovazioni, era possibile sanare spontaneamente le irregolarità oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione oppure, in assenza di obbligo dichiarativo, oltre due anni dall'errore o omissione e comunque sino al momento in cui il soggetto attivo d'imposta non avesse proceduto alla contestazione.

In virtù delle novità apportate dall'art. 3 del richiamato D. Lgs. n. 87/2024, è adesso possibile ravvedersi dei propri “peccati” anche «dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' art. 6-bis c. 3 L. 212/2000». Difficile, tuttavia, tradurre in pratica la novità nel mondo dei tributi locali. Ciò in quanto, anche se è vero che il contradditorio preventivo vale anche nell'attività accertativa comunale, è anche vero, come afferma il DM MEF 24 aprile 2024, che dovranno essere gli enti locali a recepire le novità e a disciplinarle con proprio regolamento autonomo.

Misura delle sanzioni da determinare

Il decreto Sanzioni, con l'art. 2, ha anche innovato l'art. 13 D.Lgs. 471/97 che stabilisce quali siano le sanzioni minime da prendere a riferimento. La sanzione minima da prendere oggi a riferimento, pertanto, è quella del 25% che, in caso di ravvedimento, va ridotta secondo le disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.

Dalla sistematica lettura delle due norme, scaturiscono le seguenti misure delle sanzioni.

  • Ravvedimento sprint: se si provvede al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, sanzione dello 0,08% del valore dell'imposta per ogni giorno di ritardo oltre interessi giornalieri calcolati col tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento breve: applicabile dal 16° al 30° giorno di ritardo, con una sanzione fissa dell'1,25% dell'importo da versare oltre interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento medio: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° con una sanzione fissa dell'1,38% dell'importo da versare oltre gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ed entro un anno dalla scadenza ovvero, in caso di obbligo di presentazione della dichiarazione, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In tal caso si applica una sanzione fissa del 3,12% dell'importo da versare oltre interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento lunghissimo: applicabile oltre un anno dal termine di presentazione della dichiarazione, o dalla violazione se non è previsto l'obbligo dichiarativo, applicando una sanzione fissa pari al 3,57% oltre interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dopo la notifica dello schema d'atto, che come anticipato necessita di approfondimenti circa le fattispecie interessate, è possibile ravvedersi versando la sanzione nella misura del 4,17% dell'imposta.

Per il ravvedimento IMU, sanzioni e interessi si versano in aggiunta ai tributi omessi utilizzando il medesimo codice tributo e barrando nel modello F24 la casella “ravvedimento”.

Errori che determinano un credito del contribuente

Se vi sono stati errori di calcolo che hanno determinato un maggiore esborso del dovuto, a meno che non si tratti di ente non commerciale chiamato al conguaglio entro il 16 giugno 2026 e provvedere in quella sede al recupero, la maggiore imposta dovrà essere chiesta a rimborso nei termini e nelle modalità di cui all'art. 1 c. 724 L. 147/2013 illustrate dalla circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016.

L'art. 1 c. 164 L. 296/2006, impone che il rimborso debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento con l'obbligo per l'ente locale di erogarlo entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Quest'ultimo termine contrasta con l'art. 21 c. 2 D.Lgs. n. 546/92, secondo cui è possibile ricorrere contro il rifiuto tacito del rimborso dopo 90 giorni dalla richiesta rimasta inevasa.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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