
lunedì 15/12/2025 • 06:00
Il cd. Decreto Milleproroghe 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 dicembre 2025, include la proroga al 31 dicembre 2026 degli esoneri contributivi per i datori di lavoro privati che assumano giovani under 35, donne svantaggiate e residenti nel Sud Italia introdotti dal cd. Decreto Coesione nel 2024.
Un altro anno in più per le agevolazioni alle assunzioni di giovani under 35, donne svantaggiate e lavoratori che abbiano compiuto 35 anni assunti nelle regioni della Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, effettuate da datori di lavoro privati.
Il c.d. Decreto Milleproroghe, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, ha infatti disposto la proroga dei tre incentivi finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli art. 21, 22 e 23 del cd. Decreto Coesione (DL 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. 95/2024).
Tempo fino al 31 dicembre 2026 per le assunzioni agevolate
Chiariamo subito che si tratta di una mera proroga del periodo entro cui è possibile procedere all'assunzione agevolata dei lavoratori.
In particolare, atteso che, secondo le disposizioni vigenti, le agevolazioni si applicano alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, il decreto-legge (recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi") dispone la proroga del termine al 31 dicembre 2026.
Le due agevolazioni relative al Bonus Giovani e al Bonus Donne, previsti rispettivamente dagli artt. 21 e 22 del DL 60/2024, come noto, sono operative dal 16 maggio 2025 a seguito della pubblicazione delle circolari INPS n. 90 e 91 del 12 maggio 2025, pubblicate successivamente all'adozione dei decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione della Commissione europeacon decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.
Il terzo incentivo, riguardante il Bonus ZES Mezzogiorno di cui all'art. 23 del DL 60/2024, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 gennaio 2025, pubblicato sulla GU n. 55 del 7 marzo 2025), non consente ancora la presentazione delle domande, attesa la mancanza della necessaria circolare INPS prevista dall'art. 4 del predetto decreto.
Si tratta di una proroga di grande impatto, poiché il disegno di legge di bilancio 2026 prevede, mutatis mutandis, un'agevolazione contributiva per favorire l'occupazione giovanile stabile della medesima platea di beneficiari dei bonus previsti dal Decreto Coesione; tale esonero sarebbe tuttavia parziale e non totale e, soprattutto, soggiacerebbe alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, con conseguente differimento dei tempi di effettiva fruizione del beneficio.
È utile, a questo punto, procedere a un riepilogo delle tre misure agevolative.
Bonus Giovani (art. 21 DL 60/2024)
Il cd. Bonus Giovani si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nonché alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, di soggetti di età inferiore a 35 anni che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato né con il datore di lavoro che li assume né con altri datori di lavoro.
L'agevolazione non si applica alle assunzioni con qualifica di dirigente, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. Sono altresì esclusi i contratti di lavoro intermittente, attesa l'incompatibilità della fattispecie contrattuale con la finalità dell'agevolazione, che è quella di incrementare l'occupazione giovanile stabile.
Sono previste due differenti misure del massimale di esonero contributivo a seconda della sede di lavoro del giovane assunto, disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'art. 2 del decreto attuativo.
In tutti i casi, il datore di lavoro può chiedere di fruire, previa domanda all'INPS, dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivamente a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. Ciò che varia è il plafond mensile di agevolazione effettivamente fruibile:
L'agevolazione, presentando criteri di selettività territoriale, costituisce aiuto di Stato; pertanto, occorre tener conto delle condizioni previste dalla decisione della Commissione europea C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, che ha vincolato il riconoscimento del beneficio alla decorrenza successiva alla presentazione della domanda all'Inps (cfr. art. 4 c. 3 del decreto attuativo).
I datori di lavoro che avessero già effettuato assunzioni di lavoratori dal 1° settembre 2024 in una sede o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, possono comunque accedereal beneficio previsto per l'intero territorio nazionale di cui all'art. 22 c. 1 DL 60/2024 (v. supra).
Ulteriore requisito è che l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto in forza del rinvio al rispetto delle previsioni del Reg. UE 651/2014: per le assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2025 in tutto il territorio nazionale con applicazione del massimale di euro 500 mensili tale requisito non era previsto (v. Mess. INPS 1935/2025).
Bonus Donne (art. 22 DL 60/2024)
Il cd. Bonus Donne si applica alle assunzioni di tre categorie di lavoratrici svantaggiate, alle quali corrispondono differenti decorrenze e durate dell'esonero contributivo.
La misura dell'agevolazione è analoga a quella prevista per il bonus giovani, consistendo nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.
Il decreto attuativo, a seguito delle condizioni previste dalla decisione della Commissione europea (v. supra), prevede:
Riepilogando:
|
Condizione |
Residenza |
Decorrenza |
Durata |
|---|---|---|---|
|
Essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (DM 17 ottobre 2017) |
Ovunque |
1° settembre 2024 |
24 mesi |
|
Essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (DM 17 ottobre 2017) |
Nelle regioni ZES del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia, Sardegna) ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali Ue |
Dalla data dell'istanza all'INPS |
24 mesi |
|
Essere occupati in professioni o in settori con accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (decreto 20 novembre 2023 n. 365 per l'anno 2024 e decreto 30 dicembre 2024 n. 3217 per l'anno 2025) |
Ovunque |
1° settembre 2024 |
12 mesi |
Attesa l'applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti impiegati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (cfr. art. 32).
Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno (art. 23 DL 60/2024)
Il cd. Bonus ZES riguarda le assunzioni, con qualifica diversa da quella dirigenziale, effettuate a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e che abbiano compiuto 35 anni di età, in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cfr. art. 9 DL 123/2023).
Anche in questo caso si tratta dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che stipulano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto fisicamente a prestare attività lavorativa,
Il requisito di disoccupazione è quello disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 150/2015, per cui il lavoratore deve essere privo di impiego ed aver dichiarato la propria disponibilità secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione e possa vantare un'anzianità di tale condizione di almeno 24 mesi.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 del decreto attuativo, il beneficio in parola si applica nel rispetto del Reg. UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Pertanto, il lavoratore deve soddisfare i requisiti affinché possa rientrare nella nozione di lavoratore svantaggiato prevista dal regolamento ed inoltre, lato datore di lavoro, l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti impiegati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Disposizioni comuni
Per tutte e tre le agevolazioni si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, nonché le condizioni previste dall'art. 1 c. 1175 e 1176 L. 296/2006.
Per il Bonus Giovani e il Bonus ZES, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per cui è stato richiesto l'esonero, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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