X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 11/12/2025 • 11:01

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Servizio integrato rifiuti: negata l'IVA agevolata al 10% per la gestione TARI

L'aliquota IVA agevolata del 10% si applica solo alle prestazioni di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento), come definite dal D.Lgs. 152/2006. Il servizio di gestione della TARI e dei rapporti con l'utenza è escluso dall'agevolazione, essendo classificato come mera attività amministrativa di riscossione (Risp. AE 11 dicembre 2025 n. 310).

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

La Risp. AE 11 dicembre 2025 n. 310 dell'Agenzia delle Entrate affronta una questione di notevole importanza pratica per gli enti locali e le società che gestiscono il servizio integrato dei rifiuti urbani: la corretta applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in un regime di affidamento unico.

Il Comune istante aveva affidato a una società la gestione integrata dei rifiuti urbani, un pacchetto di attività che, in ottemperanza alla delibera ARERA n. 385/2023, comprendeva una vasta gamma di servizi, tra cui:

  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta, igiene del suolo;
  • progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e sviluppo informatico;
  • il servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza.

A fronte di questo affidamento unico, il Comune riconosce alla Società un corrispettivo unico, determinato secondo il metodo tariffario MTR-2 di ARERA.

Il quesito centrale posto dal Comune verteva sulla possibilità di assoggettare tutte queste attività, comprese nel perimetro della regolazione ARERA e ricomprese in un unico affidamento, all'aliquota IVA agevolata del 10%. L'Istante prospettava l'applicazione diretta dell'aliquota agevolata (prevista per la gestione dei rifiuti urbani) o, in subordine, l'applicazione tramite il principio di accessorietà, ritenendo la gestione TARI strettamente connessa al servizio principale di igiene urbana.

L'Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione prospettata dal Comune, fornendo un'interpretazione rigorosa e letterale della norma agevolativa.

Esclusione della gestione TARI dall'IVA agevolata

Il numero 127-sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al Decreto IVA, che prevede l'aliquota del 10%, rinvia espressamente alle prestazioni di "gestione dei rifiuti" definite dall'art. 183 c. 1 lettera n) D.Lgs. 152/2006.

Tale definizione include in modo tassativo:

  • la raccolta;
  • il trasporto;
  • il recupero;
  • lo smaltimento dei rifiuti.

L'Agenzia ha chiarito che l'attività inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza non rientra in questa definizione. La gestione TARI è qualificata come una mera attività amministrativa di riscossione di somme, distinta dalla gestione fisica e operativa dei rifiuti.

A nulla rileva la circostanza che ARERA, con la delibera MTR-2, abbia disciplinato in modo organico e aggregato tutte le componenti della tariffa d'igiene urbana, creando una "prestazione unica" a fini regolatori. L'Agenzia sottolinea che l'aggregazione a fini regolatori non incide sull'applicazione dell'aliquota IVA, che deve rimanere ancorata alla definizione di "gestione dei rifiuti" stabilita dal D.Lgs. 152/2006.

Il principio di indistinto corrispettivo (prevale l'aliquota maggiore)

Nel caso in cui, come nell'istanza, venga richiesto e fatturato un corrispettivo unico e indistinto per l'insieme delle attività (che comprendono sia la gestione rifiuti al 10% sia la gestione TARI all'aliquota ordinaria), l'Agenzia ribadisce un consolidato principio di carattere generale: prevale l'aliquota maggiore (ordinaria).

Solo nel caso in cui venissero distinti i corrispettivi per ogni singola attività, l'aliquota agevolata del 10% si renderebbe applicabile unicamente alle attività che rientrano nella gestione dei rifiuti, mentre le attività non rientranti in tale definizione (tra cui la gestione TARI) dovrebbero essere assoggettate alla loro aliquota propria.

La bocciatura del nesso di accessorietà

Il Comune aveva tentato di attrarre la gestione TARI nell'aliquota agevolata tramite il principio di accessorietà, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto IVA, sostenendo che la gestione della tariffa fosse un mezzo per il completamento e la realizzazione della prestazione principale.

L'Agenzia rigetta anche questa argomentazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) e la prassi interna. Per essere considerata accessoria, una prestazione non deve costituire un fine a sé stante per la clientela, ma un mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Inoltre, deve integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale.

L'analisi dell'Agenzia conclude che l'attività di gestione della TARI e dei rapporti con l'utenza non può essere qualificata come accessoria, in quanto:

  • non rende possibile l'operazione principale: la gestione dei rifiuti può essere effettuata autonomamente;
  • manca il nesso di dipendenza funzionale: l'attività TARI attiene al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e alla gestione degli obblighi tributari dell'utenza, non alla gestione operativa dei rifiuti stessi.

A ulteriore conferma dell'autonomia dei due servizi, viene richiamato l'art. 1 c. 691 L. 147/2013, che prevede una mera possibilità per i Comuni di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione TARI (attività amministrativa) allo stesso soggetto che gestisce i rifiuti (attività operativa). Il fatto che la legge consenta l'affidamento disgiunto testimonia la carenza di uno stretto legame di dipendenza funzionale.

Fonte: Risp. AE 11 dicembre 2025 n. 310

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

IMU e TARI: agevolazioni fiscali su immobili per residenti esteri

La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge che estende e modifica le agevolazioni fiscali relative all'IMU e alla TARI per i citta..

a cura di

redazione Memento

Approfondisci con


TARI

La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

di

Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”