
venerdì 05/12/2025 • 06:00
La comunicazione dell'esito del controllo ex art. 60-bis DPR 633/72 che preannuncia l'iscrizione a ruolo dell'obbligato in solido non è impugnabile; lo è invece l'“invito ad adempiere”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza 3 dicembre 2025 n. 31530.
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Comunicazione esito controllo inimpugnabile, impugnabile invito ad adempiere
Il caso nasce da una comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria informava Società A, operante nel commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, che – in relazione all'anno 2006 – sarebbe stata iscritta a ruolo, in qualità di coobbligata solidale ex art. 60-bis DPR 633/72, per IVA non versata dal Fornitore B su cessioni ritenute effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato. La comunicazione indicava un imponibile complessivo e l'imposta correlata, preannunciando la futura iscrizione a ruolo nei confronti di Società A.
In primo grado la Commissione provinciale ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo la comunicazione immediatamente lesiva e dunque impugnabile. In appello, però, la Commissione regionale ha riformato la decisione, qualificando l'atto come interlocutorio e non assimilabile agli atti tipici elencati dall'art. 19 D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese.
In Cassazione, Società A ha sostenuto che la comunicazione contenesse una pretesa definita nell'an e nel quantum, dunque ricorribile in base all'interpretazione estensiva dell'art. 19: secondo la tesi difensiva, non avrebbe dovuto rilevare né il nomen iuris né l'assenza di una formale intimazione di pagamento.
La Suprema Corte richiama la propria linea “f...
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Valeria Nicoletti
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