
giovedì 04/12/2025 • 13:12
Le somme corrisposte dall'azienda ai familiari del lavoratore (coniuge, figli minori o aventi causa) a titolo di assegno integrativo caso morte, erogate sulla base di un regolamento aziendale, non costituiscono reddito imponibile per i percipienti (Risp. AE 4 dicembre 2025 n. 301).
redazione Memento
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate (Risp. AE 4 dicembre 2025 n. 301) da una Società riguardava il corretto inquadramento fiscale dell'assegno integrativo caso morte (AICM), una rendita annuale di 125.000 euro, che l'azienda si impegna a corrispondere al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa dei dirigenti-partner deceduti. Questo assegno, versato a partire dall'anno successivo al decesso e fino al compimento del 62° anno di età che il partner avrebbe raggiunto, si aggiunge a una somma una tantum denominata "Temporanea Caso Morte (TCM)".
La Società istante ha chiarito che l'obbligazione di indennizzo deriva da un proprio regolamento aziendale e non è sostitutiva delle garanzie previste dal CCNL. Inoltre, l'azienda è contraente e beneficiaria delle relative polizze assicurative, con il dipendente totalmente estraneo al rapporto assicurativo.
Il contribuente (l'Istante) riteneva che l'AICM dovesse essere escluso da tassazione in capo ai beneficiari, in quanto indennità dipendente da morte, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). La Società sosteneva che la modalità di corresponsione in forma di rendita mensile temporanea, anziché in forma di indennità una tantum , non dovesse incidere sulla sua natura di indennità per morte.
L'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa proposta dalla Società. Richiamando l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del Tuir, il quale stabilisce che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi "esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte", costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti , l'Amministrazione finanziaria ha confermato il principio di esclusione dalla tassazione per tali tipologie di indennizzi.
In sintesi, l'Agenzia ha ritenuto che l'indennità AICM, predeterminata dal regolamento aziendale e corrisposta dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a causa della morte del dipendente, non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir.
Il dato fondamentale emerso dalla Risposta è che l'esclusione da tassazione vale "indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita)" , confermando che la natura risarcitoria dell'indennità per morte prevale sulla forma di corresponsione.
Fonte: Risp. AE 4 dicembre 2025 n. 301
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Matteo Podda
- Consulente del Lavoro, Studio Nevio Bianchi e PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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