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giovedì 04/12/2025 • 06:00

Fisco DAL TRIBUNALE UE

Triangolazione comunitaria: semplificazione ampia

La semplificazione prevista per il promotore della triangolazione comunitaria si applica anche quando i beni ceduti non siano trasportati a destinazione del cessionario nei confronti del quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale sono rivenduti e che è identificato nello stesso Stato membro del secondo cessionario (Trib. UE 3 dicembre 2025 T-646/2024).

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Il Tribunale UE, con sentenza 3 dicembre 2025, relativa alla causa T-646/24, ha esaminato l'ambito di applicazione della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, poste in essere con la partecipazione di 3 operatori economici appartenenti a 3 Stati membri diversi.

Descrizione del caso

Una società slovena ha acquistato presso un fornitore tedesco panelli di semi di soja e di semi di colza nonché olio di colza, che ha poi rivenduto a una società danese. Il trasporto dei beni acquistati dalla società slovena è stato effettuato direttamente dalla Germania verso la Danimarca ed è stato organizzato e pagato dalla società slovena, che ha designato come debitore dell'imposta il proprio cliente danese.

Le Autorità fiscali slovene hanno chiesto informazioni alle Autorità fiscali danesi per sapere se il destinatario finale dei beni avesse effettivamente ricevuto la merce e dichiarato gli acquisti effettuati presso la società slovena, nonché versato l'IVA corrispondente. In risposta a tale richiesta, l'Amministrazione tributaria danese ha indicato che la società danese non ha ricevuto i beni, né versato la relativa imposta e che essa non dispone né di depositi né di uffici in Danimarca e che è, quindi, una società “cartiera”.

Dai fatti di causa si deduce che, in realtà, i beni acquistati dalla società slovena sono stati consegnati da quest'ultima, in quanto organizzatrice del trasporto, in impianti di stoccaggio o di miscelazione situati in Danimarca, dove sono stati ritirati da alcune società a nome del cliente della società slovena.

Le questioni sollevate dal Giudice nazionale sono dirette a stabilire se le condizioni previste dall'art. 141, Direttiva n. 2006/112/CE per l'applicazione del regime IVA semplificato delle triangolazioni comunitarie siano soddisfatte anche nel caso di specie, in cui l'operazione complessivamente posta in essere comprende 3 cessioni consecutive degli stessi beni. Si tratta, in altri termini, di stabilire se il fatto che, in Danimarca, i beni sono stati ceduti ad un altro operatore sia idoneo a precludere l'applicazione della semplificazione e quale rilevanza abbia la partecipazione della società slovena ad operazioni connotate da un carattere fraudolento.

Orientamento del Tribunale UE

La triangolazione comunitaria può beneficiare di una disciplina che, in deroga all'art. 2, par. 1, lett. b), Direttiva n. 2006/112/CE (secondo cui gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro sono ivi imponibili), consiste, da un lato, nell'esentare l'acquisto intracomunitario effettuato dal promotore della triangolazione e, dall'altro, nel traslare la tassazione di tale acquisto sul cessionario finale, stabilito nello Stato membro di destinazione dei beni, evitando che il promotore sia tenuto ad identificarsi in quest'ultimo Stato membro.

A tal fine, nell'ambito delle operazioni triangolari definite dall'art. 141, Direttiva n. 2006/112/CE, è necessario che il promotore, da un lato, dimostri di avere effettuato l'acquisto intracomunitario ai fini di una successiva cessione nello Stato membro di destinazione dei beni, designando il cessionario finale come debitore dell'imposta conformemente all'art. 197 della medesima Direttiva, e, dall'altro, dichiari la cessione intracomunitaria nell'elenco riepilogativo.

Nel caso di specie, il dubbio del Giudice nazionale è se, ai fini dell'applicazione della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, il terzo operatore della catena debba effettivamente prendere in consegna i beni di cui trattasi, che vengono così messi a sua disposizione, o se la semplificazione sia riconosciuta anche in presenza di un'ulteriore cessione interna allo Stato membro di destinazione, cosicché è il quarto e ultimo operatore della catena a ricevere i beni.

La questione verte essenzialmente sull'interpretazione della nozione di “destinatario della cessione successiva”, di cui all'art. 141, lett. c) e d), Direttiva n. 2006/112/CE.

Al riguardo, il Tribunale UE ha osservato che la nozione di “cessione di beni”, di cui all'art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, non esige che il cessionario detenga fisicamente il bene acquistato, né che detto bene sia fisicamente trasportato al cessionario e/o da quest'ultimo fisicamente ricevuto.

Del resto, la giurisprudenza comunitaria ha già avuto occasione di affermare che la circostanza che un bene non sia stato ricevuto direttamente dal cessionario non è necessariamente imputabile a un abuso, potendo trovare giustificazione nell'esistenza di due cessioni successive riguardanti il medesimo bene, nella specie trasportato direttamente dal primo cedente al secondo cessionario. Inoltre, non è necessario che il primo cessionario sia divenuto proprietario del bene al momento del trasporto, posto che l'esistenza di una cessione non presuppone il trasferimento della proprietà (ord. 15 luglio 2015, C‑123/14).

Pertanto, la semplificazione prevista per il promotore della triangolazione si applica anche quando i beni ceduti non siano fisicamente trasportati a destinazione del cessionario nei confronti del quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale sono rivenduti e che è identificato nello stesso Stato membro del secondo cessionario.

Fermo restando che la conclusione di cui sopra si applica anche quando il promotore sia a conoscenza che i beni in questione siano trasportati a destinazione del cliente del cessionario, il Tribunale UE ha escluso l'applicazione della semplificazione ove sia dimostrato, dalle Autorità fiscali e dai Giudici dello Stato membro, che il promotore sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'operazione posta in essere, ha partecipato a una frode IVA commessa nell'ambito della catena di cessioni.

Fonte: Trib. UE 3 dicembre 2025 T-646/2024

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