
giovedì 27/11/2025 • 06:00
L'esenzione IVA prevista per le prestazioni di negoziazione di crediti si applica anche quando l'intermediario non ha il potere di agire per conto dell'istituto di credito, né alcuna influenza nel determinare le condizioni di credito e il potenziale cliente resta libero di sottoscrivere o meno il finanziamento, nonché di scegliere l'Ente con cui concludere il contratto (Trib. UE 26 novembre 2025 T-657/24).
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Il Tribunale UE, nella sentenza di cui alla causa T-657/24, si è pronunciato sull'ambito applicativo dell'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 135, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE per le prestazioni di negoziazione di crediti.
Fattispecie in esame
Una società portoghese ha considerato imponibili IVA i servizi di intermediazione del credito resi nell'ambito di un contratto per la prestazione di servizi concluso con una banca, al centro delle rettifiche effettuate dalle Autorità fiscali, per le quali i predetti servizi rientrerebbero nell'esenzione in quanto costituiscono negoziazione di crediti.
I servizi di intermediazione in questione comprendono la diffusione e la spiegazione delle offerte e delle condizioni di credito per l'acquisto di abitazioni di proprietà della banca ai potenziali clienti; servizi che la società fornisce anche ad altri istituti bancari, senza poter consigliare un credito per l'acquisto di abitazioni piuttosto che un altro, limitandosi a fornire informazioni imparziali e obiettive ai potenziali clienti interessati.
Nello svolgimento di tale attività, la società presenta o propone contratti di credito a potenziali clienti, raccoglie i dati dei clienti interessati o, comunque, indott...
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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