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venerdì 14/11/2025 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Cessione intracomunitaria: prova non vincolata ai documenti UE

L'esenzione IVA prevista per le cessioni intracomunitarie non può essere negata dalle Autorità fiscali solo perché il cedente non ha fornito le prove documentali previste dal Regolamento comunitario, a condizione che l'avvenuto trasporto a destinazione sia dimostrato con altri mezzi probatori (CGUE 13 novembre 2025 C-639/24).

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Con la sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24, la Corte di giustizia UE ha confermato che la presunzione contenuta nell'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del cedente risponda ai requisiti ivi previsti e che, in difetto, tale operatore può dimostrare l'avvenuta cessione intracomunitaria ricorrendo ad altri mezzi di prova.

Si tratta di una conclusione in linea con le Note esplicative della Commissione europea, pubblicate nel mese di dicembre 2019, avallata anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2020 (§ 3).

Descrizione del caso

Una società croata ha ceduto ad una società slovena, con trasporto a cura di quest'ultima, una serie di beni e, nell'ambito di una verifica fiscale, ha prodotto le dichiarazioni del cessionario attestanti la loro avvenuta ricezione, nonché le fatture di vendita e le lettere di vettura.

Con avviso di accertamento, le Autorità fiscali hanno negato il regime di esenzione dall'IVA applicato dalla società croata, non contestando che i beni fossero stati effettivamente trasportati a destinazione della Slovenia, ma ritenendo che gli elementi di prova prodotti dalla società non dimostrassero che le condizioni per l'esenzione previste dall'art. 45-bis, par. 1, lett. b), del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE fossero soddisfatte.

La società si è difesa sostenendo che l'art. 45 bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE consentirebbe ai soggetti passivi di dimostrare più facilmente che le condizioni per l'esenzione della cessione intracomunitaria sono integrate e che, in applicazione di tale disposizione, si presumerebbero soddisfatte le condizioni per l'esenzione qualora le Autorità fiscali non siano in grado di contestare con successo tale presunzione. Tuttavia, se il soggetto passivo non è in possesso della documentazione richiesta, esso ha comunque la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'avvenuta cessione intracomunitaria.

Il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte europea, da un lato, se l'esenzione applicabile alla cessione intracomunitaria possa essere negata in assenza degli elementi di prova previsti dall'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE e, dall'altro lato, se le Autorità fiscali possano rifiutare di valutare ulteriori elementi di prova per stabilire se i beni sono stati trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione.

Normativa di riferimento

L'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE dispone che gli Stati membri esentano le cessioni di beni trasportati/spediti in ambito intracomunitario, dal cedente o dal cessionario o da un terzo per loro conto, se sono soddisfatte specifiche condizioni.

Da un lato, occorre che i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello di inizio del trasporto/spedizione. Dall'altro lato, occorre che il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni e abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione.

L'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE prevede, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al citato art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, che si presume che i beni siano stati trasportati/spediti all'interno della UE nei casi previsti dal par. 1, lett. a) e b).

Pertanto, occorre che il cedente sia in possesso dei documenti che soddisfano i requisiti specifici richiamati dalle predette disposizioni, ferma restando la possibilità, per le Autorità fiscali, di refutare la presunzione.

Orientamento della Corte europea

Come osservato dalla Corte, l'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE elenca i casi ai quali si applica la presunzione che i beni sono stati trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione e, quindi, sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.

L'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare la cessione intracomunitaria, con la conseguenza che, se le condizioni di applicazione della presunzione non sono soddisfatte, le Autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi ulteriore elemento di prova fornito dal cedente al fine di stabilire l'avvenuta cessione intracomunitaria.

A sostegno di questa interpretazione, i considerando da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE, che ha introdotto l'art. 45 bis nel Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, confermano che la presunzione di cui trattasi è stata prevista al fine di facilitare la produzione dei mezzi di prova per l'applicazione dell'esenzione relativa alle cessioni intracomunitarie, senza tuttavia escludere la possibilità di presentare prove diverse da quelle contemplate dalla norma.

Del resto, l'obbligo, da parte delle Autorità fiscali, di prendere in considerazione elementi di prova diversi da quelli previsti dall'art. 45 bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE non si pone in contrasto con gli obiettivi del Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE, consistenti nella promozione degli scambi intracomunitari e nella prevenzione delle frodi. Per contro, il cedente che non potesse avvalersi di qualsiasi elemento di prova, in assenza degli elementi documentali di cui all'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE sarebbe privato dell'esenzione di cui trattasi in ragione del mancato rispetto di un requisito formale, sebbene la cessione intracomunitaria di beni abbia effettivamente avuto luogo.

A questo riguardo, dall'elaborazione della giurisprudenza comunitaria si desume, da un lato, che i requisiti formali non possono mettere in discussione il diritto del cedente all'esenzione dall'IVA qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria e, dall'altro, che l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all'esenzione sono in due casi, vale a dire quando il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale e quando la violazione del requisito formale impedisca di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

In conclusione, la Corte ha affermato che l'esenzione IVA prevista per le cessioni intracomunitarie non può essere negata dalle Autorità fiscali solo perché il cedente non ha fornito le prove documentali previste dall'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, a condizione che l'avvenuto trasporto a destinazione sia dimostrato con altri mezzi probatori.

Fonte: CGUE 13 novembre 2025 C-639/24

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