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La Circ. AD 2 dicembre 2025 n. 32 fornisce chiarimenti sulle novità normative introdotte dal D.Lgs. 43/2025 che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Nuove aliquote per il gas naturale

Il principale cambiamento riguarda la tassazione del gas naturale per combustione, che abbandona la distinzione tra "usi civili" e "usi industriali" in favore di un criterio strettamente oggettivo basato sulla destinazione d'impiego:

  • usi domestici: sono considerati tali tutti gli impieghi in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientrano esplicitamente in questa categoria anche i consumi per riscaldamento in locali di imprese posti fuori dagli stabilimenti produttivi e, per espressa previsione normativa, i consumi di gas naturale di uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito e istituti di istruzione, sia pubblici che privati. È inoltre ricompreso il gas utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli tramite impianti fissi derivati dalla rete domestica;
  • usi non domestici: l'aliquota trova applicazione per tutti gli impieghi diversi da quelli domestici, secondo un criterio di residualità. Essa si applica a tutte le attività industriali, artigianali, agricole, al settore alberghiero, alla distribuzione commerciale, alla ristorazione e agli impianti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro. Tra le nuove fattispecie che rientrano nell'aliquota "per usi non domestici" figurano ora anche biblioteche, musei, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, poliambulatori per fisioterapia, case di cura e attività di cremazione dei defunti. Per ottenere l'applicazione dell'aliquota "non domestici", i consumatori finali devono presentare al venditore una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, descrivendo l'attività e gli impieghi, con indicazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Disciplina degli usi promiscui

È stata introdotta una specifica disciplina per l' uso promiscuo , definito come l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito ad un unico punto di riconsegna, in impieghi soggetti a diverse aliquote, esenzioni o non sottoposizione ad accisa. In questi casi, il cliente finale deve presentare una richiesta al fornitore con le quote percentuali stimate del gas consumato per i diversi impieghi. Tale richiesta deve essere corredata da una dichiarazione di attestazione e da una  relazione tecnica asseverata  che motivi l'impossibilità di installare strumenti di misura per distinguere i consumi. In assenza di tale documentazione, l'intera fornitura sarà assoggettata alla tassazione definita nel contratto.

Termini di versamento e dichiarazioni

Le modifiche riguardano anche le modalità di accertamento e versamento dell'accisa. Il termine per il versamento dell'accisa dovuta è stato fissato alla fine di ciascun mese. La dichiarazione annuale di consumo è sostituita da  due dichiarazioni semestrali , da presentarsi entro i mesi di settembre (per il semestre gennaio-giugno) e marzo (per il semestre luglio-dicembre).

Disposizioni transitorie

  • la dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta  2025  dovrà essere presentata, nella sua formulazione vigente, entro il  31 marzo 2026; 
  • eventuali somme versate in eccesso per l'anno 2025 (o per i successivi semestri) potranno essere detratte dai versamenti successivi o richieste a rimborso.

Infine, l'ADM ribadisce la necessità per i soggetti obbligati di monitorare e adeguare periodicamente la  cauzione d'imposta  prestata, con la revoca dell'autorizzazione o licenza come conseguenza del mancato tempestivo adeguamento. A partire dal 1° gennaio 2026, anche l'addizionale regionale sul gas naturale, precedentemente applicata agli "usi civili", verrà applicata agli "usi domestici". 

Fonte: Circ. AD 2 dicembre 2025 n. 32

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Piero Bellante

- Avvocato

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