
martedì 02/12/2025 • 06:00
L'iper-ammortamento, attualmente previsto dal DDL Bilancio 2026, rappresenta una maggiorazione che si concretizza in una variazione in diminuzione, da “utilizzare” in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, detta maggiorazione è legata alla valutazione di bilancio, specie con riguardo alla determinazione delle imposte.
In attesa di conoscere se ci sarà o meno una estensione dei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, ma anche un ampliamento soggettivo (reddito di lavoro autonomo), tramite la presentazione di emendamenti, è bene riassumere la normativa così come attualmente proposta.
Si riconosce ai titolari di reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti
Sono agevolabili:
Le maggiorazioni
La maggiorazione base prevista da applicare al costo degli investimenti, di cui sopra, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è pari al:
Si prevede, altresì, una maggiorazione speciale con riguardo agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui afferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Nello specifico, per tali investimenti la misura della maggiorazione si considera innalzata come segue:
Comunicazione
Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. GSE) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.
Il calcolo
Sembra opportuno ricordare alcuni chiarimenti, già indicati nella Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E, con riguardo alla precedente agevolazione iper-ammortamento, cercando di attualizzarla alla vigente normativa.
Va subito premesso che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.
Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una variazione in diminuzione, da “utilizzare” in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, che opera in via extracontabile e che va fruita:
1) per quanto riguarda l'iper-ammortamento:
2) per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, “in misura non superiore al 50% del costo” (art. 103 c. 1 TUIR).
Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi il seguente caso:
|
Costo di acquisizione del bene |
10.000 |
|
Maggiorazione complessiva iper-ammortamento (10.000 x 180%) |
18.000 |
|
Coefficiente di ammortamento DM 31 dicembre 1988 |
20% |
|
Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento |
2026 |
|
Periodo d'imposta di entrata in funzione dell'investimento |
2026 |
|
Periodo d'imposta di interconnessione |
2026 |
Si ipotizzi, altresì, che il coefficiente di ammortamento civilistico sia uguale a quello fiscale. Ne deriva che si avrà la seguente situazione:
|
Anno |
Amm.to imputato a C.E. |
Amm.to fiscale |
Iper-ammortamento |
|---|---|---|---|
|
2026 |
1.000 |
1.000 |
1.800 |
|
2027 |
2.000 |
2.000 |
3.600 |
|
2028 |
2.000 |
2.000 |
3.600 |
|
2029 |
2.000 |
2.000 |
3.600 |
|
2030 |
2.000 |
2.000 |
3.600 |
|
2031 |
1.000 |
1.000 |
1.800 |
|
Totale |
10.000 |
10.000 |
18.000 |
A seguito di quanto precede, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente è pari a euro 10.000 mentre, quello dedotto fiscalmente, a fronte di un costo di euro 10.000, è pari a euro 28.000, di cui
Da ultimo, le società, in sede di redazione del bilancio, dovranno tenere conto di detta variazione, in quanto incide sulla determinazione delle imposte dell'esercizio, che saranno di importo inferiore per effetto dell'agevolazione.
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