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martedì 02/12/2025 • 06:00

Speciali AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

DDL Bilancio 2026: come calcolare l’iper-ammortamento

L'iper-ammortamento, attualmente previsto dal DDL Bilancio 2026, rappresenta una maggiorazione che si concretizza in una variazione in diminuzione, da “utilizzare” in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, detta maggiorazione è legata alla valutazione di bilancio, specie con riguardo alla determinazione delle imposte.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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In attesa di conoscere se ci sarà o meno una estensione dei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, ma anche un ampliamento soggettivo (reddito di lavoro autonomo), tramite la presentazione di emendamenti, è bene riassumere la normativa così come attualmente proposta.

Si riconosce ai titolari di reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2026, il relativo ordine risulti accettato dal venditore ed il pagamento del relativo acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, risulti effettuato. 

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti

Sono agevolabili:

  1. gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza di cui all'art. 30 c. 1 lett. a) n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Le maggiorazioni

La maggiorazione base prevista da applicare al costo degli investimenti, di cui sopra, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è pari al:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Si prevede, altresì, una maggiorazione speciale con riguardo agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui afferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, per tali investimenti la misura della maggiorazione si considera innalzata come segue:

  • 220%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Comunicazione

Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. GSE) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.

Il calcolo

Sembra opportuno ricordare alcuni chiarimenti, già indicati nella Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E, con riguardo alla precedente agevolazione iper-ammortamento, cercando di attualizzarla alla vigente normativa.

Va subito premesso che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.

Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una variazione in diminuzione, da “utilizzare” in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, che opera in via extracontabile e che va fruita:

1) per quanto riguarda l'iper-ammortamento:

  • in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102 c. 2 TUIR) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
  • in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (art. 102 c. 7 TUIR);

2) per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, “in misura non superiore al 50% del costo” (art. 103 c. 1 TUIR).

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi il seguente caso:

Costo di acquisizione del bene

10.000

Maggiorazione complessiva iper-ammortamento (10.000 x 180%)

18.000

Coefficiente di ammortamento DM 31 dicembre 1988

20%

Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento

2026

Periodo d'imposta di entrata in funzione dell'investimento

2026

Periodo d'imposta di interconnessione

2026

Si ipotizzi, altresì, che il coefficiente di ammortamento civilistico sia uguale a quello fiscale. Ne deriva che si avrà la seguente situazione:

Anno

Amm.to imputato a C.E.

Amm.to fiscale

Iper-ammortamento

2026

1.000

1.000

1.800

2027

2.000

2.000

3.600

2028

2.000

2.000

3.600

2029

2.000

2.000

3.600

2030

2.000

2.000

3.600

2031

1.000

1.000

1.800

Totale

10.000

10.000

18.000

A seguito di quanto precede, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente è pari a euro 10.000 mentre, quello dedotto fiscalmente, a fronte di un costo di euro 10.000, è pari a euro 28.000, di cui

  • euro 10.000, dedotti per derivazione attraverso l'imputazione a conto economico;
  • euro 18.000, dedotti in modo extra contabile attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Da ultimo, le società, in sede di redazione del bilancio, dovranno tenere conto di detta variazione, in quanto incide sulla determinazione delle imposte dell'esercizio, che saranno di importo inferiore per effetto dell'agevolazione.

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