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  • Tempo di lettura 6 min.

Il caso

Un soggetto, residente a Singapore e iscritto all'AIRE, ha una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensione di tipo chiuso collegato all'attività lavorativa che ha svolto in Italia.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda aderente al fondo e del proprio trasferimento a Singapore, dove svolge un nuovo impiego, il soggetto ha cessato ogni contribuzione al fondo.

Il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione maturata. L'Istante intenderebbe esercitare tale facoltà, chiedendo al fondo di liquidare l'intera posizione maturata.

Tanto premesso, l'Istante chiede se, in tale ipotesi, considerato il suo status di residente fiscale a Singapore, possa essere applicato l'articolo 17 (''Pensioni'') della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, disposizione che prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza sulle pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione ad un cessato impiego privato.

Il parere delle Entrate

Singapore è ricompreso nella lista di Stati fiscalmente privilegiati contenuta nel Decreto del 4 maggio 1999. Pertanto, salvo prova contraria, sussiste nei confronti dell'Istante una presunzione (relativa) di residenza in Italia

Sotto il profilo della normativa italiana, l'art. 3 c. 1 TUIR stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (Risp. AE 26 novembre 2025 n. 296).

Nel caso di specie, le somme erogate dal fondo, ente residente in Italia, a seguito dell'eventuale riscatto totale anticipato della posizione previdenziale del Contribuente, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, da sottoporre ad imposizione in Italia.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, occorre però considerare le disposizioni contenute nella Convenzione.

A tale riguardo, va rilevato che i redditi rivenienti dal riscatto di posizioni di previdenza complementare non sono espressamente disciplinati dal Trattato internazionale.

Si tratta, quindi, di stabilire se tali erogazioni debbano rientrare tra i redditi di lavoro subordinato, la cui tassazione è disciplinata nell'articolo 14 (''Servizi personali'') della Convenzione, oppure tra i redditi da pensione derivanti da un cessato impiego nel settore privato, la cui imposizione è regolata nel successivo articolo 17 (''Pensioni'').

L'articolo 17 del Trattato internazionale attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe derivanti da un cessato impiego nel settore privato, quindi è possibile considerare un'altra remunerazione come analoga a una pensione solo quando un tale importo sia reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.

In base alle informazioni fornite, tuttavia, questo non è il caso dell'Istante, dato che il Contribuente, come dallo stesso dichiarato, non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla prestazione pensionistica complementare.

Allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell'intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le ''altre remunerazioni analoghe'' di cui all'articolo 17 della Convenzione.

Pertanto, gli importi derivanti dal riscatto della posizione maturata dal Contribuente devono essere collocati tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione e i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili in Italia.

Fonte: Risp. AE 26 novembre 2025 n. 296

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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