
martedì 25/11/2025 • 16:11
Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato il documento “L'accordo transattivo con l'erario nella composizione negoziata” che, a seguito delle recenti evoluzioni normative che hanno riguardato l'istituto della transazione fiscale, propone un inquadramento dell'accordo transattivo nella composizione negoziata.
redazione Memento
L'accordo transattivo con l'Erario nella composizione negoziata consente il pagamento anche “parziale o dilazionato” dei debiti fiscali, con una cornice procedurale che richiede due relazioni tecniche e l'autorizzazione del Tribunale. L'IVA è inclusa, restano esclusi i tributi UE e, ad oggi, i contributi previdenziali; la delega del 2025 punta ad estendere l'istituto anche ai tributi regionali e locali. Novità che può accelerare i risanamenti, ma servono istruzioni operative uniformi degli Uffici.
Il 25 novembre 2025, il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato il documento “L'accordo transattivo con l'erario nella composizione negoziata” che propone un inquadramento dell'accordo transattivo nella composizione negoziata.
L'art. 23, comma 2-bis, CCII (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) consente in CNC una proposta all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ad AE-Riscossione per il pagamento “parziale o dilazionato”, esclusi i tributi UE. La disciplina si applica alle istanze presentate dal 28.9.2024; è uno strumento dedicato alla composizione negoziata. L'IVA rientra nel perimetro delle possibili trattative.
Finora, i tributi regionali e locali sono rimasti fuori dall'accordo in CNC, con impatti pratici sui piani. La L.120/2025 ha aggiornato i principi di delega: obiettivo è includere tali tributi non solo in CNC, ma anche in accordi di ristrutturazione, PRO e concordati.
Requisiti della proposta: due relazioni a supporto
Sottoscrizione, deposito e controllo del Tribunale
L'accordo è sottoscritto dai Direttori competenti delle Agenzie; produce effetti con il deposito presso il Tribunale. Il giudice verifica la “regolarità” documentale e autorizza l'esecuzione con decreto o dichiara l'accordo privo di effetti. L'esperto riceve comunicazione ma non sottoscrive; può segnalare criticità e fornire parere ausiliario al Tribunale.
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