La vicenda oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2025 n. 29737 trae origine dal ricorso presentato da una organizzazione sindacale avverso una società che aveva disapplicato, anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, il CCNL Metalmeccanici per una parte dei dipendenti, sostituendolo con il CCNL Terziario mediante un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali.
Il decreto del Tribunale, che aveva accolto il ricorso, veniva impugnato dalla società in appello. I giudici d'appello confermavano la decisione ritenendo che la sostituzione effettuata integrasse in fatto, una disdetta anticipata del contratto collettivo previgente, in quanto tale illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Corte distrettuale, “a fronte del fatto che ad un datore di lavoro non è consentito di disdire anticipatamente il CCNL applicato, è poi irrilevante ogni ulteriore considerazione in merito al procedimento di armonizzazione attuatosi, secondo la prospettazione della società, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme in materia”.
La Corte d'appello riteneva anche che la condotta datoriale avesse leso il ruolo sindacale dell'organizzazione, l'efficacia della sua azione a tutela dei lavoratori e, dunque, la sua immagine, risultando evidente la lesione delle relative prerogative. Il ruolo del sindacato, infatti, sarebbe stato “sminuito nelle comunicazioni effettuate dalla società direttamente ai singoli lavoratori e nelle quali venne comunicata la deliberazione della applicazione del nuovo CCNL”.
Inoltre, continuava la Corte d'appello, “la sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori sotto la dicitura ‘per ricevuta e accettazione' non può interpretarsi quale espressione di un consenso all'applicazione del CCNL in questione, trattandosi di dicitura dal contenuto generico, al quale non può ricollegarsi un significato diverso e ulteriore da quello della mera presa d'atto della comunicazione”.
Avverso la pronuncia di secondo grado, la società ricorreva in cassazione, affidandosi a 4 motivi, a cui resisteva l'organizzazione sindacale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha ribadito che, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la facoltà di disdetta di un contratto collettivo di lavoro spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, le quali di norma disciplinano anche le sue conseguenze.
Pertanto, il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza che la disdetta unilaterale di un contratto collettivo, dotato di un termine di scadenza, da parte del datore di lavoro non è mai legittima; diverso, invece, è il caso dei contratti collettivi privi di un termine di efficacia.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che “nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare ” (cfr. Cass. n. 21537/2019 e Cass. n. 266666/2024).
Si tratta di un principio fondato sulla vincolatività dell'accordo collettivo fino alla sua naturale scadenza, che non può essere derogato neppure qualora il contratto collettivo, ancora vigente, venga sostituito da un altro, salvo che tale sostituzione avvenga con il consenso delle stesse parti collettive originariamente stipulanti.
La Corte di Cassazione ha così ritenuto corretta la posizione dei giudici d'appello, i quali avevano qualificato come illegittima la condotta assunta della società, interpretata in fatto come disdetta unilaterale del contratto collettivo prima della sua scadenza.
La Corte di Cassazione ha, altresì, escluso che l'accordo di armonizzazione potesse essere considerato legittimo, in quanto esso aveva determinato, di fatto, la disdetta unilaterale di un contratto collettivo ancora vigente. Quanto alla valutazione sulla idoneità della condotta datoriale a ledere le prerogative della controparte sindacale, la Corte di Cassazione ha sottolineato che si tratta di apprezzamenti di merito, legati alle circostanze del caso concreto e che, pertanto, le relative censure sono inammissibili in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza impugnata non ha negato l'efficacia generale di un accordo concluso secondo le regole dell'accordo interconfederale del 2014; ha solo accertato che, nel caso di specie, gli effetti di tale stipulazione si sono tradotti, in fatto, in una disdetta unilaterale della società non consentita, lesiva delle prerogative dell'organizzazione sindacale e, dunque, integrante condotta antisindacale, a prescindere dalla disciplina applicabile ai singoli rapporti di lavoro.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dalla società con la sua condanna alle spese di lite.
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Francesco Geria
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